Regolamento (UE) 2021/2287
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antisovvenzioni sull’ACF cinese accertando l’esistenza di sovvenzioni compensabili, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno. La Commissione istituisce quindi dazi compensativi definitivi differenziati per gruppo di produttori esportatori e un’aliquota residua per "tutte le altre società". Il testo modifica inoltre il regolamento antidumping parallelo per evitare doppia contabilizzazione tra dazi antidumping e compensativi.
Istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni nell’UE di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e adegua in via conseguenziale il parallelo regolamento antidumping definitivo.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991), originari della RPC. Sono esclusi specifici prodotti per uso domestico elencati all’articolo 1, paragrafo 2. Le misure si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; per le società espressamente menzionate valgono aliquote individuali, subordinate a fattura commerciale valida. Il regolamento interviene nel quadro di un procedimento antisovvenzioni condotto in parallelo a un procedimento antidumping sullo stesso prodotto.
Dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della RPC
Il regolamento conclude un procedimento antisovvenzioni avviato dalla Commissione il 4 dicembre 2020 sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione (ACF) originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1037, ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole causato da sovvenzioni compensabili concesse nell’ambito di un ampio sistema di sostegno pubblico cinese a favore del settore degli ACF, giudicato strategico e incentivato dalle politiche industriali della RPC.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto in esame è definito come fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, classificati al codice NC ex 7607 11 19. Sono esclusi quattro specifici prodotti per uso domestico, individuati in base a spessore, larghezza dei rotoli e ricottura.
La Commissione ha inoltre chiarito che il prodotto in esame, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, costituendo quindi prodotti simili ai sensi del regolamento di base.
Contesto procedurale
Il regolamento descrive in modo approfondito la procedura: apertura dell’inchiesta, consultazioni con il governo della RPC, selezione di un campione di produttori dell’Unione e di produttori esportatori cinesi, questionari, controlli incrociati a distanza e divulgazione finale delle informazioni del 3 novembre 2021. A causa della pandemia di COVID-19, la Commissione non ha potuto svolgere visite in loco e ha effettuato verifiche a distanza.
La Commissione ha inoltre chiarito che non ha istituito misure provvisorie e non ha registrato le importazioni. Il periodo dell’inchiesta va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, mentre il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio copre dal 1o gennaio 2017 fino alla fine del PI.
Fonti di sovvenzione e logica dell’intervento pubblico cinese
La Commissione ha inquadrato il settore degli ACF nel sistema di pianificazione economica cinese, valorizzando una serie di piani, repertori e documenti strategici: i piani quinquennali, la decisione n. 40 del Consiglio di Stato, il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, il piano di sviluppo per i metalli non ferrosi, la strategia Made in China 2025 e altri atti di indirizzo. In questa prospettiva, gli ACF sono considerati un settore chiave/strategico, destinatario di politiche di sostegno pubblico e di interventi che incidono sulla allocazione delle risorse rispetto al mercato.
Su questa base la Commissione ha esaminato un ampio ventaglio di sovvenzioni e programmi: finanziamenti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, obbligazioni convertibili e societarie, assicurazione del credito all’esportazione, sussidi per tecnologia e innovazione, agevolazioni fiscali, concessioni di terreni a prezzi inferiori al valore adeguato, tariffe agevolate dell’energia elettrica e fornitura di input industriali a condizioni non di mercato.
Finanziamenti agevolati: prestiti, linee di credito, cambiali e obbligazioni
La Commissione ha ritenuto che gli istituti finanziari cinesi, inclusi quelli statali e privati, operassero nel quadro di un sistema normativo che li induceva o obbligava a sostenere l’industria degli ACF. Per la banca EXIM e altri istituti di Stato, la Commissione ha riconosciuto la presenza di un controllo significativo da parte del governo della RPC e, in alternativa, l’esistenza di un incarico o ordine pubblico. Per le banche private, ha concluso in senso analogo in ragione del quadro normativo generale e della concreta conformazione dei finanziamenti concessi.
Sul piano metodologico, i tassi di interesse cinesi sono stati considerati distorti; per stimare il vantaggio la Commissione ha applicato un parametro di riferimento esterno basato su obbligazioni di società statunitensi con rating AA e BB, combinato con il tasso di riferimento della PBoC o, dal 20 agosto 2019, con il tasso di base del NIFC. Per i gruppi campionati la sovvenzione sui prestiti è stata calcolata al 1,45 % per Nanshan, 1,93 % per Wanshun e 4,36 % per Daching.
La Commissione ha inoltre considerato agevolati e compensabili:
- le linee di credito gratuite o a condizioni preferenziali, con vantaggio calcolato in base a commissioni di accordo e rinnovo che normalmente sarebbero dovute;
- le cambiali di accettazione bancaria, trattate come finanziamento a breve termine equivalente a un prestito di capitale circolante;
- le obbligazioni convertibili e le obbligazioni societarie, considerate strumenti di debito collocati in un mercato distorto e, nel caso delle convertibili, anche meccanismi di conversione in capitale a prezzo superiore a quello di mercato.
Per questi altri strumenti di finanziamento, i tassi di sovvenzione complessivi sono stati pari al 7,78 % per Nanshan, 3,20 % per Wanshun e 2,82 % per Daching.
Assicurazione agevolata del credito all’esportazione
Sinosure è stata qualificata come ente pubblico o, in ogni caso, come organismo che agisce su incarico o per ordine della pubblica amministrazione. La Commissione ha rilevato che il programma è specifico perché legato all’export e rivolto ai prodotti ad alta tecnologia e ai nuovi materiali, categoria nella quale rientrano gli ACF. In assenza di dati affidabili sui premi e sui costi, ha utilizzato come parametro di riferimento esterno i tassi dell’Export-Import Bank degli Stati Uniti per esportazioni verso paesi OCSE. Il vantaggio è stato quantificato nello 0,11 % per Nanshan, 0,27 % per Wanshun e 0,13 % per Daching.
Sussidi per tecnologia, innovazione e sviluppo e altri sussidi
La Commissione ha ritenuto che i sussidi per R&S, industrializzazione e rinnovamento tecnologico costituiscano trasferimenti di fondi compensabili e specifici, perché diretti a imprese e settori prioritari ad alto contenuto tecnologico. Ha poi esaminato una serie di altri sussidi, per lo più di importo ridotto, erogati da autorità di vari livelli e iscritti in bilancio come proventi da sovvenzione.
Per tali sussidi, i tassi complessivi sono stati pari a 1,22 % per Nanshan, 0,42 % per Wanshun e 0,25 % per Daching.
Agevolazioni fiscali e rinunce a entrate pubbliche
Il regolamento tratta come sovvenzioni compensabili diverse agevolazioni fiscali previste dal diritto cinese, in particolare:
- riduzione dell’aliquota EIT per imprese ad alta e nuova tecnologia, con aliquota al 15 %;
- ulteriore deduzione del 75 % delle spese di R&S, poi innalzata al 100 % dal gennaio 2021;
- esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate;
- esenzione o riduzione dell’imposta sull’uso dei terreni;
- esenzioni IVA e sgravi daziari su beni strumentali importati.
Per queste misure la Commissione ha ritenuto sussistente la specificità perché limitate a imprese che operano in settori prioritari sostenuti dallo Stato, inclusi gli ACF. I tassi di sovvenzione complessivi sui regimi fiscali sono stati pari a 2,51 % per Nanshan, 0,70 % per Wanshun e 1,06 % per Daching.
Fornitura di beni e servizi a condizioni inferiori al valore adeguato
La Commissione ha esaminato la concessione dei diritti di uso dei terreni a prezzi inferiori al valore adeguato, con riferimento al mercato del Taipei cinese come benchmark esterno. Ha inoltre trattato la fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate, derivante da programmi di transazione diretta e da politiche selettive che favoriscono i settori strategici e ad alta tecnologia.
Per i diritti di uso dei terreni, i tassi di sovvenzione sono stati pari a 4,47 % per Nanshan, 1,78 % per Wanshun e 1,28 % per Daching. Per l’energia elettrica, i tassi sono stati 0,18 % per Wanshun e 0,20 % per Daching.
La Commissione ha anche esaminato, ma poi escluso per insufficienza di elementi probatori o per mancanza di vantaggio rilevante, la fornitura di alluminio primario e di carbone da vapore a prezzi inferiori al valore adeguato.
Ponderazione complessiva della sovvenzione
L’importo totale della sovvenzione per ciascun gruppo è stato determinato sommando i diversi regimi e applicando la metodologia del valore cif esportato. I tassi finali complessivi sono stati fissati al:
- 18,2 % per il gruppo Nanshan;
- 8,6 % per il gruppo Wanshun;
- 10,1 % per il gruppo Daching;
- 12,3 % per le altre società che hanno collaborato;
- 18,2 % per tutte le altre società.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, composta da 11 produttori, abbia subito un pregiudizio notevole. Ha analizzato sia il mercato vincolato sia il libero mercato, con dati riferiti esclusivamente all’UE-27 dopo il recesso del Regno Unito. Nel periodo in esame, il consumo dell’Unione è diminuito del 6 %, la produzione del 13 %, le vendite sul libero mercato del 15 % e l’occupazione del 10 %.
Sul versante microeconomico, i prezzi di vendita sul libero mercato sono scesi, i costi di produzione sono aumentati, la redditività è diventata marcatamente negativa, il flusso di cassa è peggiorato, gli investimenti sono diminuiti e l’utile sul capitale investito è crollato. Le importazioni cinesi sono aumentate del 21 % in volume e la loro quota di mercato è passata dal 18 % al 23 %, con prezzi medi inferiori ai prezzi dell’Unione di circa il 10,8 % nel PI.
Nesso causale
La Commissione ha attribuito il pregiudizio alle importazioni sovvenzionate dalla RPC, rilevando una coincidenza tra l’aumento dei volumi importati, la pressione sui prezzi e il deterioramento degli indicatori dell’industria dell’Unione. Ha esaminato altri fattori potenzialmente rilevanti — consumo, pandemia COVID-19, investimenti, ristrutturazioni, costi di produzione, importazioni da paesi terzi ed esportazioni dell’industria dell’Unione — ma li ha esclusi come causa principale o concorrente del pregiudizio notevole.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e dei fornitori a monte, in quanto consentirebbe di ristabilire condizioni di concorrenza non distorte e di recuperare parte della capacità e della redditività perse. Ha valutato anche gli interessi degli utilizzatori e degli importatori, ma ha ritenuto che non esistesse un interesse uniforme contrario alle misure. Le argomentazioni relative a qualità dei prodotti, spessore inferiore a 6 micron, fogli per batterie per auto elettriche, possibile scarsità di offerta, costi aggiuntivi e sostenibilità ambientale sono state respinte o ritenute non decisive.
Impegno sui prezzi e coordinamento con il procedimento antidumping
La Commissione ha respinto l’offerta di impegno sui prezzi presentata da Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. e dalla sua società collegata di Hong Kong, ritenendola difficilmente applicabile e suscettibile di creare problemi di controllo doganale e rischio di compensazione incrociata. Il regolamento interviene inoltre sul parallelo regolamento antidumping (UE) 2021/2170 per evitare la doppia contabilizzazione tra dazio compensativo e dazio antidumping. In particolare, l’aliquota antidumping per varie società viene ricalibrata e viene introdotta una clausola di adeguamento automatico in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi.
Misure definitive e applicazione pratica
L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC e stabilisce le aliquote individuali e quella residuale. Le società che beneficiano di aliquote individuali devono presentare una fattura commerciale conforme a un testo obbligatorio; in mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società. Il regolamento precisa inoltre che, salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme doganali vigenti.
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 sui dazi antidumping: aggiorna le aliquote definitive, introduce una clausola di incremento se i dazi compensativi vengono modificati o revocati e prevede che le domande di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 richiedano anche la valutazione del margine di dumping rilevante.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg. Sono escluse quattro categorie di fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, individuate per spessore, larghezza dei rotoli e presenza o meno di ricottura.
Aliquote individuali del dazio compensativo definitivo
Sono fissate aliquote specifiche per i produttori esportatori collaboranti: Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 10,1 % (TARIC C687); Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 18,2 % (C688); Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 8,6 % (C686). Per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping l’aliquota è 12,3 %; per le società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping ma non a quella antisovvenzioni, e per tutte le altre società, l’aliquota è 18,2 % (codice C999 per quest’ultima categoria).
Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile, attestante l’identità del produttore, il prodotto esportato e la completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Raffronto con il dazio antidumping e prevenzione della doppia contabilizzazione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 sull’antidumping, adeguando le aliquote antidumping definitive per riflettere la sottrazione del dazio compensativo e introduce una clausola di incremento automatico delle aliquote antidumping in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi. Viene inoltre precisato che, quando il dazio compensativo è sottratto dal dazio antidumping, eventuali domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping rilevante.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 dic 2021Regolamento (UE) 2022/315
- Regolamento · 17 dic 2021Regolamento (UE) 2022/466
- Regolamento · 17 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2263
- Regolamento · 17 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2264
- Regolamento · 17 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2265
- Regolamento · 17 dic 2021Regolamento (UE) 2021/2266
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →