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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2263

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2263 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche

Normativa europea32021R2263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il codice da usare nei messaggi elettronici relativi alla circolazione in sospensione d’accisa, così da consentire l’identificazione del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. La modifica si collega al nuovo sistema di certificazione introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 e all’adeguamento delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2020/1151. L’applicazione è differita al 1° gennaio 2022.

Modifica del codice da utilizzare nei documenti amministrativi elettronici per identificare il certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in pratica, agli operatori che utilizzano il documento amministrativo per la circolazione di bevande alcoliche in regime di sospensione d’accisa. Riguarda la codifica del certificato da indicare nella casella 18e dei messaggi elettronici relativi alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Non disciplina la certificazione in sé, ma solo l’inserimento nel sistema informatico di un codice specifico per il certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2263: codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche

Il regolamento interviene in un segmento tecnico della disciplina delle accise, aggiornando la codifica da utilizzare nei messaggi elettronici relativi alla circolazione di bevande alcoliche in sospensione d’accisa. L’obiettivo è consentire l’identificazione uniforme del certificato per i piccoli produttori indipendenti, introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

Contesto normativo

La modifica si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 389/2012 sulla cooperazione amministrativa in materia di accise e si coordina con le procedure informatizzate previste dal regolamento (CE) n. 684/2009 per la circolazione dei prodotti in sospensione dall’accisa. Nei considerando la Commissione evidenzia che il certificato previsto dall’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE deve poter essere richiamato nei documenti amministrativi elettronici tramite un codice specifico.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323

L’unica modifica sostanziale consiste nell’inserimento, nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323, elenco codici 15, di una nuova voce:

  • codice 19: "Certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche".

Questa integrazione consente di compilare correttamente la casella 18e del documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche, dove deve essere indicato il tipo di certificato pertinente.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è espressamente differita al 1° gennaio 2022, così da allinearsi all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.

Portata pratica

Per gli operatori del settore delle accise e per le amministrazioni nazionali, il regolamento ha natura essenzialmente tecnica e operativa. Esso non modifica i requisiti sostanziali per il riconoscimento del piccolo produttore indipendente, ma rende possibile la corretta tracciabilità documentale della relativa certificazione nei sistemi elettronici di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Disposizioni principali

Inserimento di un nuovo codice nell’elenco codici 15

Nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è inserita la riga "19 – Certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche". Il codice serve a identificare nel documento amministrativo il certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, come disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022, in coerenza con l’applicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.

Base giuridica e collegamento con la disciplina accise

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 389/2012, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3. La modifica si inserisce nel sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni in materia di accise, con riferimento ai messaggi elettronici disciplinati dal regolamento (CE) n. 684/2009.

Come è indicizzato

Materieaccisecircolazione di mercicooperazione amministrativabevande alcoliche

Testo integrale

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