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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2265

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico

Normativa europea32021R2265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 per consentire l’indicazione, nel documento amministrativo elettronico, delle informazioni necessarie a identificare i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, sia certificati sia autocertificati. La modifica serve a rendere operativa, nei messaggi elettronici di circolazione in sospensione d’accisa, la disciplina introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266. L’efficacia è allineata al 1o gennaio 2022, in coerenza con l’applicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.

Modifica le regole tecniche del documento amministrativo elettronico per includere l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche ai fini dell’aliquota d’accisa ridotta.

Ambito di applicazione

Si applica alla circolazione, in regime di sospensione dall’accisa, di bevande alcoliche tra Stati membri nell’ambito delle procedure informatizzate disciplinate dal regolamento (CE) n. 684/2009. Incide sugli operatori che intendono chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione quando le bevande sono prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati o certificati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266. L’applicazione decorre dal 1o gennaio 2022 ed è vincolante in tutti gli Stati membri.

Identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati nel documento amministrativo elettronico

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 interviene sul regolamento (CE) n. 684/2009, che disciplina la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici per la circolazione in sospensione dall’accisa dei prodotti soggetti ad accisa. La modifica è resa necessaria per coordinare il sistema informatico delle accise con la disciplina introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266, relativo alla certificazione e all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama la direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise e, in particolare, l’articolo 29, paragrafo 1, quale base giuridica dell’intervento tecnico. Nei considerando si evidenzia che il regolamento (UE) 2021/2266 stabilisce il formato del certificato per i piccoli produttori indipendenti e i riferimenti da riportare nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche; per rendere effettiva tale disciplina nei messaggi elettronici, è quindi necessario aggiornare le spiegazioni dei dati rilevanti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.

Modifiche al regolamento (CE) n. 684/2009

L’articolo 1 sostituisce specifiche parti della tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, con particolare riferimento al gruppo di dati "17" del documento amministrativo elettronico.

Per il dato "l":

  • per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, va inserita la dichiarazione sullo stato dell’operatore prevista dagli articoli 4 e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266, se si richiede l’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione;
  • per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, va inserita la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266, sempre se si richiede l’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.

Per il dato "n":

  • per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, va indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266;
  • tale dato deve essere superiore a zero;
  • l’indicazione è richiesta nel caso in cui si intenda ottenere l’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

Decorrenza e vincolatività

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che la sua applicazione decorra dal 1o gennaio 2022. Il rinvio è giustificato dall’esigenza di allineare l’applicazione del nuovo assetto tecnico con le misure nazionali adottate in attuazione della direttiva (UE) 2020/1151.

Impatto operativo per gli operatori

Dal 1o gennaio 2022, chi utilizza il documento amministrativo elettronico per la circolazione di bevande alcoliche in sospensione d’accisa deve verificare che i dati del gruppo "17" consentano di distinguere correttamente tra piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati. L’aggiornamento è rilevante soprattutto quando l’operatore intende beneficiare di un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione, poiché in tal caso il documento deve contenere le dichiarazioni e le informazioni ulteriori espressamente richieste dal regolamento modificato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei dati del documento amministrativo elettronico

Nella tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 sono modificate le spiegazioni dei dati "l" e "n" del gruppo di dati "17", così da consentire l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini della richiesta di un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

Indicazioni per i piccoli produttori indipendenti autocertificati

Per il dato "l" del gruppo "17", se le bevande sono prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati e si intende chiedere l’aliquota ridotta, deve essere aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell’operatore prevista dagli articoli 4 e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

Indicazioni per i piccoli produttori indipendenti certificati

Per il dato "l" del gruppo "17", se le bevande sono prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati e si intende chiedere l’aliquota ridotta, deve essere aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

Quantitativo annuo di produzione per gli autocertificati

Per il dato "n" del gruppo "17", per le bevande prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, deve essere indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 quando si intende chiedere l’aliquota ridotta; il valore del dato deve essere superiore a zero.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaccisecircolazione di prodotti soggetti ad accisabevande alcolicheprocedimenti amministrativi elettronici

Testo integrale

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