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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/315

Regolamento delegato (UE) 2022/315 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda la deroga all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali esportati nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 31 dicembre 2024 la deroga che consente ai grossisti di non disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati al mercato del Regno Unito, limitatamente a talune categorie di prodotti. Introduce inoltre adeguamenti tecnici al regolamento delegato (UE) 2016/161 per tenere conto delle esigenze di approvvigionamento di Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta e per disciplinare specifici controlli e allarmi nel sistema di archivi. L’intervento è motivato dalla necessità di preservare la continuità delle forniture e l’efficacia del sistema di sicurezza dei medicinali dopo la Brexit, senza incidere sulle regole applicabili all’Irlanda del Nord nel quadro del protocollo.

Proroga e adeguamento della deroga all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali esportati nel Regno Unito, con misure correlate per Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai grossisti e, per taluni profili operativi, ai fabbricanti, ai titolari di autorizzazione all’immissione in commercio e ai grossisti da questi designati, nell’ambito del sistema europeo delle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/161 e dalla direttiva 2001/83/CE. Riguarda in particolare i medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito, o per il mercato del Regno Unito congiuntamente a Cipro, Irlanda o Malta, e le operazioni che coinvolgono Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta. Non si applica ai medicinali destinati a mercati diversi dal Regno Unito né, secondo il considerando, ai prodotti recanti un’etichettatura valida a livello UE o globale; la deroga non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione all’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Proroga della deroga sui medicinali esportati nel Regno Unito

Il regolamento delegato (UE) 2022/315 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 in materia di caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano. L’intervento nasce nel contesto della Brexit e della necessità di garantire la continuità delle forniture di medicinali verso il Regno Unito e verso i piccoli mercati storicamente dipendenti dalle catene di approvvigionamento britanniche, in particolare Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione ricorda che, in via ordinaria, i grossisti devono disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati a essere distribuiti al di fuori dell’Unione. Dopo il recesso del Regno Unito, e in considerazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il legislatore delegato aveva già introdotto una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2021. Il presente regolamento proroga tale deroga fino al 31 dicembre 2024 e introduce ulteriori adattamenti tecnici per evitare interruzioni nella distribuzione e per mantenere l’integrità del sistema di autenticazione dei medicinali.

Ambito materiale e soggettivo

Il regolamento incide sul sistema delle caratteristiche di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento delegato (UE) 2016/161. I soggetti direttamente interessati sono i grossisti, ma alcune disposizioni riguardano anche fabbricanti, titolari di autorizzazione all’immissione in commercio e grossisti da questi designati mediante contratto scritto per la conservazione e distribuzione dei prodotti. Le misure sono rilevanti soprattutto per i medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito, o per il mercato del Regno Unito insieme a Cipro, Irlanda o Malta.

Verifiche a carico dei grossisti

L’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2016/161 è sostituito. I grossisti devono continuare a verificare l’autenticità dell’identificativo univoco almeno per:

  • i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, oppure da un altro grossista;
  • i medicinali ricevuti da un grossista che non sia né il fabbricante, né il grossista titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, né un grossista designato contrattualmente dal titolare dell’autorizzazione.

Per i grossisti stabiliti in Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda o Malta, la norma impone inoltre verifiche adeguate sulle spedizioni di medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito, quando tali prodotti sono ricevuti dai soggetti previsti dalla disposizione, al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche di sicurezza di cui all’articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.

Deroga prorogata fino al 31 dicembre 2024

L’articolo 22, relativo all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali destinati a essere distribuiti al di fuori dell’Unione, è modificato per prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2024. In tale periodo, l’obbligo di disattivazione non si applica ai medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito, oppure per il mercato del Regno Unito e i mercati di Cipro, Irlanda o Malta, quando tali medicinali sono destinati alla distribuzione nel Regno Unito.

La deroga è concepita in modo circoscritto: nei considerando si chiarisce che non copre medicinali destinati a mercati diversi dal Regno Unito e non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione all’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Misura specifica per l’Irlanda del Nord

Il nuovo articolo 26, paragrafo 4, consente fino al 31 dicembre 2024 alle autorità del Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, di concedere una deroga all’obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e disattivare gli identificativi univoci dei medicinali forniti ai soggetti o istituzioni di cui all’articolo 23. La deroga riguarda i prodotti destinati al mercato del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e forniti da grossisti situati in altre parti del Regno Unito.

Sistema di archivi e allarmi

Il regolamento interviene anche sul funzionamento del sistema di archivi previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/161. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), viene integrato precisando che gli archivi utilizzati nei territori al di fuori dell’Unione non sono collegati alla piattaforma.

All’articolo 36 viene aggiunta la lettera p), che prevede l’attivazione di un allarme per i casi identificati come "confezione non UE" nel sistema di archivi e nel terminale, quando:

  • la verifica dell’autenticità dell’identificativo univoco ai sensi dell’articolo 11 è effettuata;
  • dalla verifica risulta che il medicinale è stato fabbricato ed etichettato per il mercato del Regno Unito o per il mercato del Regno Unito e i mercati di Cipro, Irlanda o Malta;
  • la verifica non avviene in Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda o Malta.

Definizione tecnica rilevante

La nuova definizione di "identificativo univoco attivo" chiarisce che un identificativo resta considerato attivo se non è stato disattivato o non lo è più, purché non sia stato identificato come "confezione non UE" ai sensi dell’articolo 36, lettera p). Tale chiarimento si inserisce nella logica di funzionamento del sistema di autenticazione dei medicinali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2022. Trattandosi di regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di "identificativo univoco attivo"

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/161 è sostituito per chiarire che per identificativo univoco attivo si intende un identificativo univoco che non è stato disattivato o non lo è più e che non è stato identificato come "confezione non UE" ai sensi dell’articolo 36, lettera p).

Verifica dell’autenticità da parte dei grossisti

L’articolo 20 è sostituito e conferma l’obbligo per i grossisti di verificare l’autenticità dell’identificativo univoco almeno per i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista, nonché per i medicinali ricevuti da un grossista che non sia il fabbricante, né il grossista titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, né un grossista designato contrattualmente dal titolare dell’autorizzazione. Per i grossisti stabiliti in Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda o Malta, sono previste verifiche adeguate sulle spedizioni di medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito, al fine di accertare la conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui all’articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, quando tali prodotti sono ricevuti dai soggetti indicati nella disposizione.

Proroga della deroga all’obbligo di disattivazione per esportazioni nel Regno Unito

All’articolo 22, la deroga originariamente prevista è prorogata fino al 31 dicembre 2024: l’obbligo di disattivare gli identificativi univoci dei medicinali che i grossisti intendono distribuire al di fuori dell’Unione non si applica ai medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito o per il mercato del Regno Unito e i mercati di Cipro, Irlanda o Malta, quando essi sono destinati alla distribuzione nel Regno Unito.

Deroga per le autorità del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

All’articolo 26 è aggiunto il paragrafo 4, che consente fino al 31 dicembre 2024 alle autorità del Regno Unito, con riguardo all’Irlanda del Nord, di concedere una deroga all’obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e di disattivare gli identificativi univoci dei medicinali forniti ai soggetti o istituzioni di cui all’articolo 23, per i prodotti destinati al mercato del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, quando sono forniti da grossisti situati in altre parti del Regno Unito.

Archivi al di fuori dell’Unione

All’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), si aggiunge che gli archivi utilizzati nei territori al di fuori dell’Unione non sono collegati alla piattaforma del sistema di archivi.

Allarme per "confezione non UE"

All’articolo 36 è inserita la lettera p), che impone l’attivazione di un allarme per un caso identificato come "confezione non UE" nel sistema di archivi e nel terminale quando la verifica dell’autenticità ai sensi dell’articolo 11 è effettuata e risultano entrambe le condizioni seguenti: il medicinale recante l’identificativo univoco è stato fabbricato ed etichettato per il mercato del Regno Unito o per il mercato del Regno Unito e i mercati di Cipro, Irlanda o Malta; la verifica non viene effettuata in Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda o Malta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefarmaceuticomercato internocircolazione delle mercirelazioni con il regno unitosicurezza dei medicinali

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