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Sentenza

Sentenza n. 2083/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza della sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 15815 del 13.08.2024 che aveva disposto l’annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario ASL Roma 2, n. 347 del 19.06.2024 e per l’annullamento della Delibera n. 280 del 6.03.2025, adottata in dichiarata “esecuzione alla sentenza TAR Lazio n. 15815 del 13.08.2024”, con cui ha confermato l’esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione

Giustizia amministrativa202409985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Delibera ASL Roma 2 n. 280 del 6 marzo 2025, adottata in dichiarata esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 15815/2024, con cui è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione per la disciplina di chirurgia pediatrica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già titolare di un contratto a tempo determinato come dirigente medico nella disciplina di chirurgia pediatrica, aveva impugnato la delibera con cui l’ASL Roma 2 aveva escluso tale disciplina dalla procedura di stabilizzazione avviata ai sensi dell’art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. Il TAR, con sentenza n. 15815/2024, aveva annullato il precedente provvedimento per difetto di motivazione, facendo salve ulteriori determinazioni dell’amministrazione. A seguito di un successivo giudizio di ottemperanza e della nomina di un commissario ad acta, l’ASL ha adottato la delibera n. 280/2025, confermando l’esclusione. La ricorrente ha dedotto la nullità della nuova delibera per violazione o elusione del giudicato, sostenendo che l’amministrazione non avesse dato effettiva esecuzione alla sentenza e che dovesse procedere alla stabilizzazione della disciplina di chirurgia pediatrica. Ha inoltre invocato un affidamento tutelabile derivante dall’inclusione iniziale della disciplina nel bando e contestato il ruolo della Regione Lazio nella mancata autorizzazione della stabilizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la delibera n. 280/2025 avesse adempiuto al comando conformativo della precedente sentenza, poiché aveva fornito una motivazione ampia e puntuale sulle ragioni dell’esclusione della chirurgia pediatrica. In particolare, l’ASL aveva ricostruito il contesto emergenziale delle assunzioni a tempo determinato; chiarito che i professionisti, inclusa la ricorrente, erano stati assegnati anche ad attività non pienamente corrispondenti alla specializzazione posseduta; illustrato, sulla base di specifiche disposizioni, la non equipollenza tra pediatria e chirurgia pediatrica e il diverso ambito operativo delle due discipline; richiamato le autorizzazioni regionali alla stabilizzazione, dalle quali non risultavano né la chirurgia pediatrica né la chirurgia generale; e indicato le ragioni della revoca della precedente deliberazione. Non sussiste quindi violazione o elusione del giudicato, perché la sentenza n. 15815/2024 aveva rilevato un vizio di motivazione e non aveva riconosciuto la spettanza della stabilizzazione, lasciando espressamente salve ulteriori determinazioni amministrative. Il vizio procedimentale era stato rimosso con la nuova motivazione. Il TAR ha inoltre escluso la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela, considerato che il contratto originario indicava la sede presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e che l’intervallo tra l’inclusione e la successiva esclusione della disciplina dal programma di stabilizzazione era inferiore a due mesi. Sono state ritenute estranee al giudizio le doglianze relative alla pretesa necessità di una motivazione regionale, non essendo tale obbligo imposto dalla sentenza precedente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lett. b), legge 234/2021

    Costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente per qualificare il reclamo avverso gli atti adottati dal commissario ad acta.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente prima dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento per difetto di motivazione e fa salve ulteriori determinazioni dell’amministrazione, il giudicato non attribuisce automaticamente al ricorrente il bene della vita né impone l’adozione di un esito favorevole; l’amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione, purché elimini il vizio accertato e rispetti i limiti conformativi della sentenza.
  • Non sussiste violazione o elusione del giudicato quando il nuovo provvedimento, adottato dopo l’annullamento per difetto di motivazione, espone in modo ampio e specifico le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della rinnovata decisione, anche se l’esito sostanziale resta sfavorevole all’interessato.
  • Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per ottenere un risultato amministrativo favorevole quando la sentenza da eseguire non abbia accertato la spettanza del bene della vita, ma abbia soltanto rilevato un vizio procedimentale o motivazionale, lasciando salve ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
  • L’affidamento del titolare di un contratto a tempo determinato nell’inclusione della propria disciplina in una procedura di stabilizzazione non è meritevole di tutela se l’inclusione è rimasta efficace per un periodo molto breve e il contratto originario non garantiva la successiva stabilizzazione.
  • La motivazione del nuovo provvedimento deve riguardare gli obblighi effettivamente imposti dal giudicato; non possono essere dedotti, nel giudizio di ottemperanza o nel giudizio impugnatorio convertito, obblighi motivazionali ulteriori non ricavabili dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieStabilizzazione e precariatoProfessioni sanitarieGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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