Sentenza del 02/12/2021 n. 38057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 5.12.2007 relativa ad IRES, ILOR ed accessori per l'anno 1995 (importo complessivo Euro 254.477,96), originata da processo verbale della Guardia di Finanza del 1996. La società deduceva irregolarità di notifica (indirizzo errato e persona non abilitata a ricevere), l'irritualità della cartella esattoriale e la tardività dei prodromici avvisi di accertamento; l'Amministrazione deduceva invece la tardività del ricorso e produceva atti camerali per dimostrare che il trasferimento della sede era successivo alla notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia: la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 (art.6) e depositato documentazione di versamento, sicché veniva meno l'interesse a proseguire il giudizio. Pur rilevando che la documentazione era non del tutto esaustiva e non perfettamente trasmessa alle controparti secondo gli artt. 372 e 390 c.p.c., il Collegio ha ritenuto comunque sopravvenuta l'inammissibilità dell'impugnazione. Sono state compensate le spese di lite; la ricorrente non è stata tenuta al pagamento del c.d. "doppio contributo".
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come base dei motivi di ricorso (comma 1, nn. 3 e 5): il ricorso per cassazione era articolato su vizi di motivazione/omissione e su violazioni di norme processuali; la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione della Ctr circa la validità della notifica (irregolarità dell'indirizzo e della persona che avrebbe ricevuto l'intimazione). La Corte non ha proceduto a un esame di merito sul punto per il venir meno dell'interesse.
art. 329 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'omessa considerazione, da parte della Ctr, della decisione di primo grado che aveva annullato la pretesa anche per prescrizione/decadenza; la questione non è stata approfondita per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare l'obbligo di prova della notificazione degli atti prodotti in causa alle controparti; la ricorrente non ha dimostrato adeguatamente tale avvenuta notifica telematica.
art. 390 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 372 c.p.c. in relazione all'onere di prova circa la comunicazione degli atti alle controparti; mancanza di certezza sul contenuto dei messaggi telematici inviati.
D.L. n.193/2016, art. 6
Norma sulla definizione agevolata ("rottamazione/definizione"); l'adesione della contribuente a tale definizione ha determinato il venir meno dell'interesse al giudizio, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata
Richiamate pronunce (es. Cass. sez. U, 18.02.2010 n.3876; Cass. sez. VI-II, 2.7.2015 n.13636) per i principi secondo cui la sopravvenuta mancanza d'interesse può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e per escludere il pagamento del "doppio contributo" in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata (es. "rottamazione" o definizione di cui al D.L. n.193/2016) può determinare la cessazione dell'interesse al giudizio fiscale: se il contribuente estingue o definisce la pretesa, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Perché la cessazione della materia del contendere sia efficacemente dichiarata dal giudice è necessario produrre documentazione probatoria chiara e completa che dimostri il collegamento dei pagamenti proprio alla definizione della controversia e la prova dell'avvenuta comunicazione/ notifica di tali atti alle controparti (art. 372 e 390 c.p.c.).
- La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse comporta che il giudice non entri nel merito delle questioni sostanziali sollevate (es. validità delle notifiche, prescrizione, ecc.), ma può comunque decidere sulle spese processuali e su questioni accessorie.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta il contribuente non è tenuto al pagamento del cosiddetto "doppio contributo unificato": la sanzione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta.
- Le contestazioni sulla regolarità delle notifiche (indirizzo della sede sociale, persona che ha ricevuto l'atto) richiedono una prova adeguata e puntuale: il trasferimento della sede o la qualificazione del ricevente devono essere documentalmente provati nei vari gradi di giudizio.
- La tempestività dell'impugnazione è elemento cruciale nel contenzioso tributario: dichiarazioni di tardività avanzate dall'Amministrazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso, salvo che sopravvengano fatti che esauriscano la controversia.
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