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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1463/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia del Territorio in seguito a procedura DOCFA, con cui era stato modificato da E/1 a D/8 il classamento di un immobile situato in area demaniale-portuale. Sosteneva che il fabbricato insistesse su un’area appartenente a un compendio destinato al traffico marittimo o a operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e che fosse privo di autonomia funzionale e reddituale, con conseguente esenzione dall’ICI. La CTP di Savona respingeva il ricorso; la CTR della Liguria accoglieva invece l’appello, ritenendo che l’area e i fabbricati connessi alle attività portuali fossero classificabili in E/1 ed esenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul classamento catastale, per avere la CTR confuso la funzionalità legata alla destinazione contingente con i requisiti catastali; 2) violazione della disciplina ICI e della normativa sulle aree portuali, deducendo la distinzione tra immobili D/8 destinati ad attività imprenditoriali e immobili di categoria E, esenti perché destinati a una funzione pubblica; 3) nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente, in quanto fondata per relationem su un precedente senza illustrare gli argomenti di quel precedente né le ragioni dell’appellante.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i primi due motivi, ritenendo assorbito il terzo. Ha ribadito che la categoria E richiede caratteristiche tipologico-funzionali incompatibili con qualsiasi uso commerciale o industriale e che le aree portuali non rientrano in tale categoria quando siano concretamente destinate a finalità imprenditoriali. Le aree scoperte indispensabili al concessionario per esercitare la propria attività e produttive di reddito costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini ICI; l’autonomia funzionale e reddituale rileva anche quando il bene sia utilizzato per finalità istituzionali dell’ente titolare. Poiché la stessa sentenza d’appello riconosceva che le aree erano funzionali all’attività imprenditoriale del concessionario, la CTR aveva erroneamente applicato l’esenzione e la categoria E/1 invece della categoria D/8. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.600,00 oltre rimborso per spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 5

    nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare

    L’autonomia funzionale e reddituale, che esclude l’inclusione nelle categorie E, ricorre per immobili autonomamente utili o capaci di produrre reddito proprio, anche se utilizzati per finalità istituzionali.

  • D.P.R. n. 1142/1949, art. 40

    nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare

    La norma, letta con l’art. 5 del R.D.L. n. 652/1939, individua nell’autonoma utilità o capacità di produrre reddito proprio il criterio che impedisce di ricomprendere il bene nelle categorie catastali E.

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40

    A tale riguardo va precisato come, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, (convertito, con modifiche, nella L. n. 286 del 2006), nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    Gli immobili o le porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, ufficio privato o altro uso autonomo sul piano funzionale e reddituale non possono essere inclusi nelle categorie catastali E.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. b)

    Pertanto, in applicazione di tale principio devono ritenersi assoggettate al pagamento dell’imposta, in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. “scoperte” che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della propria attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire una autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito

    L’esenzione ICI non spetta alle aree scoperte indispensabili all’attività imprenditoriale del concessionario quando siano suscettibili di costituire unità immobiliari autonome potenzialmente produttive di reddito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Con il terzo motivo, infine, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR richiamato un precedente giurisprudenziale con una motivazione per relationem che non dà conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante, con conseguente omissione di adeguata e sufficiente motivazione.

    La disposizione è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato assorbito tale motivo e non ne ha fornito un’interpretazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Con il terzo motivo, infine, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR richiamato un precedente giurisprudenziale con una motivazione per relationem che non dà conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante, con conseguente omissione di adeguata e sufficiente motivazione.

    La disposizione è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato assorbito tale motivo e non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Con il terzo motivo, infine, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR richiamato un precedente giurisprudenziale con una motivazione per relationem che non dà conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante, con conseguente omissione di adeguata e sufficiente motivazione.

    La disposizione è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato assorbito tale motivo e non ne ha fornito un’interpretazione.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale nella categoria E, l’immobile deve presentare caratteristiche tipologico-funzionali che lo rendano estraneo a ogni uso commerciale o industriale; la destinazione portuale, da sola, non comporta l’inquadramento in tale categoria se il bene è concretamente impiegato per attività imprenditoriali.
  • Le aree scoperte indispensabili al concessionario di un bene demaniale per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale sono imponibili ai fini ICI quando costituiscono unità immobiliari autonome potenzialmente produttive di reddito.
  • L’autonomia funzionale e reddituale esclude l’inclusione nelle categorie catastali E anche quando l’immobile sia utilizzato per finalità istituzionali dell’ente titolare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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