Cassazione Civile, Ordinanza n. 12056/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di adeguamento normativo di un ospedale. L'appaltatrice originaria ha chiesto il risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione dei lavori; nel corso del giudizio è intervenuta la cessionaria del credito. In primo grado è stata accertata la responsabilità della stazione appaltante per la sospensione e, in sede di merito successiva, è stato liquidato il danno in una somma comprensiva di alcune riserve (nn. 6 e 7) relative a maggiori oneri e mancati utili. La stazione appaltante ha impugnato la liquidazione sostenendo che una parte di quella somma non fosse dovuta perché il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva avrebbe escluso ogni danno per l'irregolare svolgimento dei lavori successivo alla sospensione. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la consulenza tecnica avesse distinto i danni da sospensione da quelli derivanti dal protrarsi del rapporto dopo la ripresa dei lavori; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per difetto di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le voci delle riserve fossero causalmente riconducibili alla sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione e lettura delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva in realtà motivato in modo sufficiente e specifico, individuando le voci risarcibili e spiegando la loro riconduzione causale alla sospensione dei lavori. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012
consente di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per criticare la valutazione della consulenza tecnica o per proporre una diversa lettura delle conclusioni peritali
art. 360 n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza per difetto di motivazione non ricorre quando la decisione espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della riconduzione causale delle singole voci di danno all'illecito accertato
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo; non può essere invocato per contestare l'apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio o per ottenere una nuova valutazione del merito.
- Quando il giudice di merito ha esaminato la consulenza e ne ha tratto una certa conclusione causale, la parte che ne proponga una lettura diversa non denuncia un omesso esame, ma una critica al merito non consentita in sede di legittimità.
- La motivazione è sufficiente se consente di comprendere perché le singole poste risarcitorie siano state ricondotte causalmente all'illecito o all'inadempimento accertato; non occorre una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
- In tema di danno da sospensione illegittima di un appalto, il giudicato sull'an debeatur non impedisce la successiva liquidazione delle sole voci di danno che il giudice di merito abbia ritenuto causalmente collegate alla sospensione stessa, purché tale collegamento sia motivato in modo non apparente.
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