Cassazione Penale, Ordinanza n. 17011/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del procedimento, reputandola proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le allegazioni non descrivono in modo concreto e specifico una situazione locale di tale gravità da incidere sul regolare svolgimento del processo. Il frammento fornito non consente di conoscere eventuali ulteriori statuizioni o la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge una richiesta di rimessione del procedimento proposta dall'imputata dinanzi alla Corte di cassazione, trasmessa con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta. La domanda viene ritenuta inammissibile perché fondata su motivi manifestamente infondati: le ragioni addotte sono giudicate vaghe, generiche e comunque non idonee a dimostrare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo. Anche le deduzioni difensive prodotte in udienza vengono ritenute inammissibili, ma il testo fornito è troncato e non consente di ricostruirne integralmente il contenuto specifico. Non risultano dal frammento ulteriori dati sui reati oggetto del processo di merito.
Massime di principio
- La rimessione del processo è ammissibile solo se la parte allega fatti concreti, specifici e verificabili idonei a dimostrare una situazione locale tale da turbare il regolare svolgimento del giudizio; deduzioni vaghe o generiche non sono sufficienti.
- L'istanza di rimessione proposta su basi meramente assertive o manifestamente infondate è dichiarata inammissibile senza entrare nel merito delle questioni prospettate.
- Per configurare il presupposto della rimessione non basta il semplice dissenso rispetto all'andamento del processo o la rappresentazione di un clima ostile: occorre la prova di una condizione ambientale effettivamente idonea a compromettere l'imparzialità o la serenità del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16960/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16962/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16978/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16979/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16980/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16981/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →