Sentenza n. 313/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4543/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4543/2024, relativa all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 14 aprile 2025, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, tuttavia, non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, considerati la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato, quale commissario ad acta, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste dalla legge.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nella fattispecie è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; sono richiamati, in particolare, gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando il titolo sia definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e applicare contestualmente una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale applicabile, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
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