Cassazione Civile, Ordinanza n. 33790/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso relativo a un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP dell'anno d'imposta 2005, fondato su indagini bancarie e culminato nella ripresa a tassazione di maggior reddito d'impresa e nelle sanzioni. Con il primo motivo ha dedotto un preteso errore di fatto sulla natura dell'accertamento, sostenendo che la Corte avesse erroneamente qualificato la vicenda come accertamento "a tavolino" e avesse ritenuto inammissibile il motivo relativo all'art. 12, comma 7, L. 212/2000, nonostante la questione fosse stata resa attuale da una successiva pronuncia della Cassazione. Con il secondo motivo ha lamentato un errore di fatto sull'inquadramento dell'attività svolta come agente/rappresentante di commercio, deducendo che tale qualificazione avrebbe impedito di applicare correttamente l'evoluzione giurisprudenziale e costituzionale in tema di presunzioni bancarie, in particolare quanto ai prelevamenti e alla loro asserita non riferibilità ai professionisti. La ricorrente ha inoltre cercato di valorizzare la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità e di sostenere l'inapplicabilità della presunzione ai soggetti in contabilità semplificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., richiede un errore di percezione o una mera svista materiale su un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dagli atti, non già un errore di giudizio, di interpretazione delle norme o di valutazione di questioni controverse. Nel caso concreto, le doglianze della contribuente riguardavano questioni già oggetto di deliberazione da parte della precedente ordinanza: la natura dell'accertamento, l'applicabilità del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000, la qualificazione dell'attività di agente/rappresentante di commercio come attività d'impresa e l'operatività delle presunzioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973. La Corte ha ribadito che accesso/ispezione e indagini bancarie sono procedimenti distinti e che il termine di cui all'art. 12, comma 7, opera solo se l'accertamento sia fondato anche su documentazione acquisita in sede di accesso; ha inoltre richiamato il consolidato orientamento per cui gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti alla presunzione tanto sui versamenti quanto sui prelevamenti. Poiché le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione valutazioni giuridiche già compiute, il rimedio revocatorio è stato ritenuto improponibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle ordinanze e sentenze della Cassazione solo nei casi di errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del fatto, non in un errore di giudizio o di diritto.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale sulla proposta del relatore.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
il termine dilatorio post-verifica opera solo quando l'accertamento sia fondato anche su elementi acquisiti in sede di accesso/ispezione/verifica, non quando derivi dalle sole risultanze bancarie.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
regola la presunzione operante sulle movimentazioni bancarie; per gli agenti e rappresentanti di commercio la presunzione si applica sia ai versamenti sia ai prelevamenti.
art. 2195 c.c.
gli agenti e rappresentanti di commercio sono ricondotti all'esercizio di attività commerciale, con conseguente qualificazione come redditi d'impresa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La revocazione della decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo per mera svista percettiva, e non quando la censura investa la valutazione giuridica o la soluzione di questioni controverse.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare l'interpretazione di una norma, la sua applicazione al caso concreto o la qualificazione giuridica dei fatti già esaminati in sentenza.
- In materia di verifiche fiscali, accesso/ispezione e indagini bancarie sono procedimenti distinti; il termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente assume rilievo solo se l'accertamento utilizzi anche elementi raccolti in sede di accesso o verifica, mentre non opera automaticamente per accertamenti basati sulle sole risultanze bancarie.
- Ai fini delle presunzioni bancarie, gli agenti e rappresentanti di commercio sono trattati come imprenditori commerciali e, quindi, la presunzione può operare sia sui versamenti sia sui prelevamenti.
- Nel giudizio di revocazione contro una pronuncia di legittimità, la parte che invoca l'errore di fatto deve indicare con precisione il fatto decisivo erroneamente percepito e il suo emergere immediato dagli atti processuali; in mancanza, il rimedio è inammissibile.
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