Sentenza n. 5823/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna. In primo grado era stato dedotto che il Ministero avrebbe dovuto valutare in concreto l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare l’equipollenza del percorso formativo rispetto a quello richiesto in Italia e, se necessario, disporre misure compensative, senza ritenere automaticamente ostativa la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri. In appello il Ministero ha rappresentato che la ricorrente aveva rinunciato all’istanza amministrativa di riconoscimento, con comunicazione acquisita al protocollo ministeriale il 18 luglio 2025, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106. Tale rinuncia avrebbe fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, a seguito della rinuncia dell’interessata all’istanza amministrativa di riconoscimento, fosse sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso originario. Il TAR avrebbe quindi dovuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego e senza ordinare al Ministero il riesame dell’istanza. La sentenza di primo grado è stata pertanto riformata e il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 38 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della pronuncia resa in forma semplificata.
Direttiva 2005/36/CE
"tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"
È richiamata nella motivazione della sentenza di primo grado, secondo la quale il Ministero avrebbe dovuto valutare concretamente il titolo estero e, se necessario, adottare misure compensative; il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito tale questione.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
È richiamato dalla sentenza appellata quale fondamento delle eventuali misure compensative; la questione non è stata esaminata nel merito dal giudice d’appello.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Indicato in relazione ai percorsi formativi ai quali l’interessata intendeva iscriversi e alla rinuncia all’istanza di riconoscimento.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa dalla quale deriva il provvedimento impugnato fa venir meno l’interesse alla decisione del ricorso giurisdizionale volto a contestare quel provvedimento, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l’interesse sostanziale alla definizione della controversia, il giudice deve arrestarsi alla declaratoria di improcedibilità e non può decidere nel merito la legittimità dell’atto impugnato né impartire ordini di riesame all’amministrazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere rilevata anche in appello e comporta la riforma della sentenza di primo grado che abbia deciso il merito anziché dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
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