Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 747/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1257/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.09.2024.

Giustizia amministrativa202501832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, quanto agli interessi o alla rivalutazione sul bonus "carta del docente"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1257/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati, oltre agli interessi o alla rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data in cui il beneficio era dovuto fino alla concreta attribuzione. Sebbene il capitale fosse stato accreditato l'11 dicembre 2025, prima del deposito del ricorso per ottemperanza del 12 dicembre 2025, la ricorrente ha dedotto che non erano stati corrisposti gli interessi o la rivalutazione liquidati dal giudice ordinario, insistendo per l'esecuzione anche di tale capo della sentenza. Il capo relativo alle spese legali del giudizio ordinario è stato espressamente escluso dall'oggetto dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha rilevato la piena soddisfazione della pretesa relativa al capitale del bonus, poiché l'accredito era avvenuto prima del deposito del ricorso, e ha quindi respinto il ricorso per tale parte. Ha invece accertato che la sentenza del giudice ordinario imponeva ancora il pagamento degli interessi o della rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione del beneficio. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione a tale capo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate per soccombenza virtuale parziale della ricorrente, che aveva depositato il ricorso il giorno successivo all'accredito del capitale; il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale base per il pagamento degli interessi o della rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuto pagamento del capitale prima della proposizione del ricorso determina la soddisfazione della relativa pretesa e impone di respingere il ricorso limitatamente a tale parte, ma non impedisce l'esame dell'eventuale mancata esecuzione di autonome statuizioni accessorie contenute nel giudicato.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione anche di una statuizione relativa a interessi o rivalutazione, quando tale obbligo sia espressamente previsto dal titolo giudiziale e non risulti adempiuto.
  • Accertato l'inadempimento residuo, il giudice dell'ottemperanza deve fissare un termine per l'esecuzione e può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere effettuata individuando il dirigente dell'ufficio amministrativo competente o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega quando ciò sia previsto dal provvedimento giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.