Sentenza n. 9990/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento dei provvedimenti di depennamento dalle GPS della provincia di Bari e di decurtazione del punteggio (nonché dei relativi atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi quelli di convalida e le graduatorie), nella parte in cui dispongono l’esclusione della ricorrente dalle classi di concorso A026 e A027 e la rideterminazione del punteggio nelle ulteriori classi di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di depennamento dalle GPS della provincia di Bari, decurtazione e rideterminazione del punteggio, con esclusione dalle classi di concorso A026 e A027
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato i provvedimenti di depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Bari e di decurtazione del punteggio, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi gli atti di convalida e le graduatorie, nella parte relativa all’esclusione dalle classi di concorso A026 e A027 e alla rideterminazione del punteggio nelle ulteriori classi di concorso. Prima della decisione, con memoria del 21 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che la ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza poter procedere d’ufficio alla decisione nel merito.
- La valutazione della persistenza dell’interesse ad agire spetta alla parte ricorrente e il giudice non può sostituirsi ad essa sulla base di valutazioni proprie.
Come è indicizzato
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