Cassazione Civile, Ordinanza n. 33581/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un ex dipendente addetto alla gestione esattoriale volta ad ottenere l'integrazione aziendale del trattamento pensionistico prevista dalla Convenzione del 5.9.1985 applicabile agli ex dipendenti della banca. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'integrazione spettasse solo se la pensione base, da sola, non raggiungesse il trattamento complessivo garantito pari al 70% della retribuzione pensionabile utile; nel caso concreto, secondo il consulente tecnico, la sola pensione INPS era già sufficiente e quindi l'integrazione era pari a zero. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza deducendo, da un lato, travisamento della prova, nullità della decisione e omesso esame di un fatto decisivo per asserita motivazione apodittica; dall'altro, violazione della Convenzione del 5.9.1985 e dei criteri di ermeneutica contrattuale. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale, a sua volta diretto contro l'interpretazione data in primo grado e in appello alla Convenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non presentava un'anomalia denunciabile in cassazione: era presente un percorso argomentativo sufficiente a superare il cd. minimo costituzionale, non essendo più censurabile la mera insufficienza motivazionale. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva offerto un'interpretazione plausibile delle fonti negoziali e che le censure del ricorrente si risolvevano in una diversa lettura del testo, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del controllo sul rispetto dei canoni ermeneutici. Il ricorso incidentale è stato parimenti respinto perché infondato, anche in quanto l'interpretazione accolta dalla Corte di merito risultava conforme a precedenti di legittimità analoghi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; il vizio motivazionale è però oggi sindacabile nei soli limiti del minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
I canoni ermeneutici devono guidare l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che riduce il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'interpretazione degli atti negoziali va verificata in cassazione solo sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, non della preferenza per una diversa ricostruzione del significato della volontà negoziale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introducendo il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgono a nullità della sentenza, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Non è più consentito censurare la sentenza per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, quando il giudice abbia comunque reso percepibili le ragioni della decisione.
- Nell'interpretazione di atti negoziali, il giudizio di cassazione non può sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del testo, essendo sindacabile soltanto il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e non il risultato interpretativo in sé.
- Se la clausola o convenzione garantisce un trattamento complessivo minimo di pensione e integrazione, l'integrazione aziendale spetta solo nella misura necessaria a colmare l'eventuale differenza tra la pensione percepita e la soglia garantita, non quando la pensione di base già raggiunga quel minimo.
Come è indicizzato
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