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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23655/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione universitaria in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, hanno chiesto di ottenere la differenza tra la borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e il compenso previsto dal d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ritenendo che il nuovo trattamento economico derivante dal recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dovesse essere riconosciuto anche ai corsi frequentati prima della sua piena operatività. In subordine, hanno chiesto l'adeguamento economico della borsa di studio già prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale di Roma e la Corte d'appello di Roma hanno rigettato le domande. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti ha dedotto violazione di norme interne e comunitarie sul risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive, nonché delle disposizioni che disciplinano la borsa di studio e il nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999. Il secondo gruppo ha articolato censure analoghe, aggiungendo un motivo sulle spese di lite, lamentando il mancato riconoscimento del diritto al maggior trattamento economico e la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché le questioni sollevate erano già risolte da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. È stato ribadito che l'attività dello specializzando non è assimilabile a lavoro subordinato o autonomo, che la borsa di studio originariamente prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 ha assolto gli obblighi comunitari di adeguata remunerazione, che il d.lgs. n. 368 del 1999 non impone di estendere retroattivamente il nuovo trattamento ai corsi precedenti al 2006/2007, e che gli incrementi e gli adeguamenti della borsa di studio non spettano nei periodi coperti da blocchi normativi successivi. È stato inoltre respinto il motivo sulle spese, affermando che la soccombenza era integrale e che il mancato esercizio del potere di compensazione non è censurabile in cassazione. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e, ravvisando un abuso del processo per la proposizione di ricorsi palesemente infondati, ha applicato anche la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Sono state formulate censure di violazione di legge e di nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato e i motivi non offrono argomenti per rimeditare l'assetto interpretativo.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata una condanna ulteriore per abuso dello strumento processuale, in presenza di ricorsi manifestamente infondati.

  • art. 97 c.p.c.

    La condanna alle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata posta in solido a carico dei ricorrenti appartenenti a ciascun gruppo, per l'interesse comune e la convergenza delle difese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 2049 c.c.

    È richiamata la responsabilità del professionista per il suo operato ai fini della valutazione dell'abuso processuale.

  • art. 5 del Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti come base degli obblighi di recepimento delle direttive comunitarie.

  • art. 189 del Trattato CEE

    Richiamato dai ricorrenti come norma sul vincolo delle direttive.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rapporto tra ordinamento interno e diritto comunitario.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle proprie censure interpretative e di coordinamento normativo.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    La borsa di studio prevista da questa norma, nella sua misura originaria, è stata ritenuta idonea ad adempiere gli obblighi comunitari; il suo importo non è soggetto agli incrementi e agli adeguamenti invocati nei periodi coperti da blocchi normativi.

  • art. 11 l. 23 dicembre 1999, n. 370

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della pretesa alla maggiore remunerazione.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Il nuovo regime economico e formativo per gli specializzandi non è stato ritenuto applicabile retroattivamente ai corsi precedenti al 2006/2007.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Richiamato dai ricorrenti nel complesso normativo relativo alla formazione specialistica.

  • art. 1 l. 23 dicembre 2005, n. 266

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'assetto economico della specializzazione.

  • art. 7, comma 5, d.l.

    Richiamato dai ricorrenti come norma di blocco degli adeguamenti economici.

  • art. 3, comma 36, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    Richiamato dai ricorrenti per la proroga del blocco economico.

  • art. 1, comma 33, l. 23 dicembre 1995, n. 549

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina del blocco o della sospensione degli incrementi.

  • art. 22 l. 23 dicembre 1999, n. 488

    Richiamato dai ricorrenti nel sistema delle proroghe del blocco economico.

  • art. 36 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato dai ricorrenti per la conferma del blocco finanziario e del finanziamento delle borse di studio.

  • art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    La disposizione ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

  • art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Ha confermato la disciplina di consolidamento del finanziamento e l'esclusione dell'adeguamento.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha escluso che sia applicabile, agli specializzandi, il principio di adeguatezza della retribuzione, perché il rapporto non è di lavoro subordinato o autonomo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma ritenuto infondato nel caso concreto.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere la necessità di conformità al diritto dell'Unione e di rinvio pregiudiziale.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ha ritenuto inutile il rinvio alla Corte di giustizia, in presenza di un orientamento consolidato e dell'assenza di dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2043 c.c.

    Evocato indirettamente nella prospettazione risarcitoria, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti della responsabilità per mancato recepimento delle direttive.

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    Le direttive in materia di formazione specialistica non fissavano una misura precisa del compenso minimo; l'Italia ha adempiuto con la borsa di studio del d.lgs. n. 257 del 1991 e non sussiste un obbligo di estensione retroattiva del regime successivo.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla remunerazione dei medici specializzandi, l'attività svolta durante la scuola di specializzazione non è qualificabile come lavoro subordinato né autonomo, ma come peculiare rapporto formativo; ne deriva che non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • In tema di attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica dei medici, l'obbligo di adeguata remunerazione può ritenersi adempiuto con la borsa di studio introdotta dalla normativa interna quando il diritto dell'Unione non imponga una misura minima puntuale del compenso.
  • L'introduzione, in epoca successiva, di un trattamento economico più favorevole per gli specializzandi non comporta, di regola, un obbligo di estenderlo retroattivamente ai corsi frequentati in anni precedenti alla sua operatività.
  • Gli incrementi e gli adeguamenti previsti dalla disciplina originaria della borsa di studio possono essere esclusi o sospesi da norme successive di blocco della spesa pubblica, senza che ciò integri automaticamente violazione del diritto dell'Unione, se la disciplina europea non detta criteri vincolanti di quantificazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando le censure si pongono contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e non apportano argomenti idonei a mutarlo.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la mancata compensazione, in presenza di soccombenza integrale, non è sindacabile in cassazione come vizio autonomo.
  • La proposizione di un'impugnazione di legittimità manifestamente infondata, in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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