Sentenza n. 11121/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio avverso l’istanza di visto ingresso per lavoro subordinato – Nulla osta prot. n. P- LE/L/Q/2025/102207 – Violazione normativa nazionale e sovranazionale – Istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza relativa al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, con riferimento al nulla osta indicato in epigrafe. Ha dedotto la violazione della normativa nazionale e sovranazionale e ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'atto impugnato e degli atti connessi. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'apertura del procedimento e, secondo quanto dato atto nella sentenza, è intervenuto il rilascio del visto di ingresso. Il ricorrente ha quindi riconosciuto il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il rilascio del visto di ingresso ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sul silenzio, poiché la situazione sostanziale perseguita è stata soddisfatta nel corso del giudizio. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio perde utilità quando, nel corso del processo, l'amministrazione adotta l'atto richiesto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il successivo rilascio del provvedimento richiesto fa venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione dell'atto richiesto nel corso del giudizio avverso il silenzio non comporta l'accoglimento della domanda, ma la declaratoria di improcedibilità, salvo che residuino ulteriori e attuali utilità conseguibili dal ricorrente.
- La definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile previo avviso alle parti sulla possibile decisione immediata.
Come è indicizzato
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