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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Cagliari, Sezione 1

per accertare la nullità insanabile, ovvero l’inesistenza giuridica, della concessione edilizia n. 12 del 1990 emanata con difetto assoluto di attribuzione in capo al Comune di Calasetta.

Giustizia amministrativa202501142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990, della quale è stata chiesta la declaratoria di nullità o inesistenza giuridica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto di accertare la nullità insanabile, l'inesistenza giuridica o la nullità strutturale della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990, sostenendo che il Comune di Calasetta l'avesse adottata in difetto assoluto di attribuzione e per sanare un abuso edilizio insanabile. Ha dedotto di essere proprietario di immobili adiacenti e di avere conosciuto il titolo dopo anni di denunce e attività asseritamente ostruzionistiche dell'amministrazione, sostenendo che l'azione fosse imprescrittibile e sempre proponibile dal terzo confinante. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto querela di falso incidentale, chiedendo l'accertamento della falsità di attestazioni contenute nel provvedimento e prospettando la necessità di sospendere il giudizio. Nelle note d'udienza ha contestato la definizione immediata della causa e dichiarato genericamente l'intenzione di proporre motivi aggiunti. Il Comune ha eccepito plurimi profili preliminari e ha chiesto il rigetto del ricorso. La controversia è stata esaminata anche alla luce di precedenti ricorsi, proposti dal ricorrente o da una società a lui collegata, aventi il medesimo oggetto e diretti a ottenere il controllo della legittimità di titoli edilizi relativi a immobili circostanti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale, rilevando che l'art. 8, comma 2, c.p.a. riserva espressamente all'autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione dell'incidente di falso. Ha ritenuto legittima la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.: la rinuncia o il venir meno dell'interesse alla domanda cautelare non costituisce causa ostativa, la conversione del rito ha carattere officioso e la mancata comparizione alla camera di consiglio non impedisce la decisione nel merito. Le note d'udienza sono state considerate memoria tardiva e inammissibile, perché depositate oltre il termine previsto, oltre che generiche quanto ai prospettati motivi aggiunti e agli atti ulteriori da impugnare. Nel merito, il Collegio ha escluso che le violazioni urbanistiche o paesaggistiche dedotte potessero determinare la nullità o l'inesistenza della concessione edilizia in sanatoria. Tali vizi, ove sussistenti, integrano al più annullabilità per violazione di legge ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990; il titolo edilizio deve quindi essere impugnato nel termine decadenziale, non potendo il privato eludere tale termine mediante un'azione di nullità, un'istanza di repressione dell'abuso o una richiesta di autotutela. L'azione di nullità è comunque soggetta al termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a. Il termine per contestare un titolo edilizio decorre, in caso di contestazione dell'an dell'edificazione, dall'inizio dei lavori, mentre, ove si contesti il quomodo, da quando la consistenza dell'intervento sia materialmente apprezzabile. Nel caso concreto, il titolo risaliva al 1990 e il ricorrente aveva comunque allegato di averne avuto conoscenza almeno nel 2017; il ricorso del 2025 è pertanto tardivo. Il TAR ha inoltre rilevato il carattere strumentale e reiterato delle iniziative giudiziarie riguardanti la medesima concessione e ha ravvisato colpa grave nella proposizione di una domanda manifestamente inammissibile, condannando il ricorrente, oltre che alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, al pagamento di ulteriori euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, purché siano rispettate le garanzie processuali; la mancata comparizione o il venir meno dell'interesse cautelare non impediscono la conversione officiosa del rito.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato quale base del decreto con cui sono state respinte le misure cautelari monocratiche.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito l'avviso alle parti circa i possibili profili di inammissibilità della querela di falso incidentale.

  • art. 8, comma 2, c.p.a.

    Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria (…) la risoluzione dell'incidente di falso

    La querela di falso, anche se proposta in via incidentale in un giudizio amministrativo, è riservata al giudice ordinario e non può essere decisa dal TAR.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile solo nelle fattispecie tassative previste dalla legge; le violazioni urbanistiche e paesaggistiche dedotte non rientrano, secondo il giudice, in tali ipotesi.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Le violazioni di legge dedotte contro il titolo edilizio integrano, al più, annullabilità e non nullità o inesistenza.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    L'azione di nullità del provvedimento amministrativo deve essere proposta entro il termine decadenziale di 180 giorni.

  • art. 41 c.p.a.

    L'impugnazione del provvedimento annullabile deve essere proposta nel termine decadenziale previsto per il ricorso; il termine, per i titoli edilizi, decorre secondo la concreta percepibilità dell'an o del quomodo dell'edificazione.

  • art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.

    il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati

    Consente la condanna aggiuntiva per colpa grave quando la domanda sia manifestamente infondata o inammissibile; il TAR l'ha applicata per la reiterazione strumentale di iniziative prive di ragionevole fondamento.

Massime di principio

  • Le violazioni urbanistiche o paesaggistiche imputate a un titolo edilizio non determinano, di per sé, la nullità o l'inesistenza del titolo: integrano al più annullabilità per violazione di legge, salvo la ricorrenza di una specifica e tassativa causa di nullità prevista dall'art. 21-septies l. 241/1990.
  • Un titolo edilizio asseritamente illegittimo deve essere impugnato nel termine decadenziale; tale termine non può essere eluso qualificando l'azione come accertamento di nullità o inesistenza, chiedendo la repressione dell'abuso oppure sollecitando l'autotutela dell'amministrazione.
  • L'azione di nullità del provvedimento amministrativo è soggetta al termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.
  • Una volta rilasciato un titolo edilizio, l'eventuale rimozione d'ufficio dello stesso appartiene all'autotutela discrezionale dell'amministrazione e non può essere imposta dal privato mediante un'azione avverso il silenzio o una diversa qualificazione della domanda.
  • La querela di falso proposta incidentalmente in un giudizio amministrativo è inammissibile davanti al giudice amministrativo, poiché la relativa decisione è riservata al giudice ordinario ai sensi dell'art. 8, comma 2, c.p.a.
  • La proposizione di ricorsi reiterati e strumentali, manifestamente inammissibili o infondati, può giustificare, anche d'ufficio, la condanna ulteriore prevista dall'art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a., oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaAbuso del diritto e del processo

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