Ordinanza n. 459/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota 13.11.2025 prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0108399, trasmessa in pari data a mezzo PEC, a firma del Responsabile del Settore X del Comune di Sessa Aurunca con la quale è stato comunicato “il diniego definitivo dell’istanza ex art. 34 comma 2 D.P.R. 380/2001, rif. Ordinanza di Demolizione n. 46/2023 – Pratica SUAP 02751180619-16092025-1555, e l’archiviazione della stessa, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2011. Tale motivazione è assorbente rispetto ad eventuali altre motivazioni non evidenziate”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui, in particolare, la nota prot. n. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0103110 del 23.10.2025 inviata dal SUAP di Sessa Aurunca con la quale il Responsabile dello stesso Settore ad oggetto la “Conclusione esame istruttorio e Comunicazione avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.” per il diniego dell’istanza di fiscalizzazione proposta dalla ricorrente il 14.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 relativa alla parziale demolizione di una torre, con conseguente archiviazione dell'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il diniego comunale dell'istanza di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, riferita a un'ordinanza di demolizione. Ha contestato anche la comunicazione di avvio del procedimento di diniego e gli atti connessi. Dalla motivazione del diniego emergeva che, secondo il Comune, non sarebbe stato immediatamente desumibile né determinabile il pregiudizio statico che la struttura avrebbe potuto subire in caso di demolizione parziale della torre. L'Amministrazione aveva inoltre ritenuto improbabile che una struttura collaudabile allo stato di fatto, con altezza di 55 metri, non risultasse verificata dopo la riduzione dell'altezza a 36 metri, poiché la demolizione avrebbe comportato una diminuzione dei carichi e un presumibile miglioramento delle condizioni statiche. La ricorrente ha dunque censurato la valutazione tecnica e la motivazione del diniego, ritenendole non fondate su dati oggettivi e su un'adeguata istruttoria.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il diniego non fosse adeguatamente motivato. La motivazione comunale si fondava infatti sul mero parere del redattore e su valutazioni espresse in termini di semplice probabilità circa l'assenza di pregiudizio statico e il presunto miglioramento strutturale derivante dalla demolizione parziale. Tali formule sono state giudicate insufficienti rispetto alla necessità di valutare dati, rilievi e profili tecnici oggettivi. Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'annullamento definitivo dell'atto, ma ai fini del riesame: il Comune dovrà pronunciarsi nuovamente sull'istanza, previa riattivazione del confronto procedimentale con la società ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica dell'aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di fiscalizzazione dell'abuso edilizio; il diniego è stato ritenuto cautelarmente viziato per insufficiente motivazione sulle condizioni tecniche rilevanti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento preordinato al diniego e alla necessità di riattivare il confronto procedimentale con la parte ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Fondamento processuale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Il diniego di un'istanza edilizia fondata su valutazioni statiche o strutturali deve essere sorretto da dati, rilievi e accertamenti tecnici oggettivi; non è sufficiente il mero parere personale del redattore dell'atto.
- Una motivazione espressa in termini di mera probabilità circa l'assenza di pregiudizio statico non è adeguata quando l'Amministrazione deve valutare conseguenze tecniche oggettive derivanti dalla demolizione parziale di un manufatto.
- In sede cautelare, l'inadeguatezza della motivazione e dell'istruttoria può giustificare l'accoglimento della domanda ai fini del riesame, imponendo all'Amministrazione una nuova pronuncia preceduta dalla riattivazione del confronto procedimentale con l'interessato.
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