Cassazione Penale, Sentenza n. 4867/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lofti ha impugnato la conferma della condanna (reati: artt. 99, comma 4; 582; 585 c.p.; art. 4 l. 110/1975) per lesioni aggravate da arma, articolando tre motivi principali: 1) vizio di motivazione perché la pena base sarebbe stata determinata troppo lontana dal minimo edittale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 62 n.2 c.p.) per non aver riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, stante il presunto travisamento delle immagini della videosorveglianza e le dichiarazioni della persona offesa; 3) violazione di legge (artt. 62-bis e 99, comma 4 c.p.) e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute apodittiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sul travisamento delle immagini e sulla dinamica costituissero una rivalutazione del materiale probatorio e, dunque, questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità; le censure erano inoltre reiterative e non autosufficienti. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito in ordine alla recidiva (motivazione sufficiente circa la pericolosità sociale e la violenza pregressa) e adeguata la decisione di non concedere le attenuanti generiche (scelta discrezionale non viziata). Ha giudicato corretto il calcolo della pena, giustificato dalla gravità della condotta (coltellata con prognosi di 30 giorni e assenza di ravvedimento). Conseguentemente ha confermato la condanna, dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per definire i vizi dedotti (vizi di motivazione e violazioni di legge) e misura l'ammissibilità e il contenuto dei motivi di ricorso in Cassazione.
art. 62 n. 2 cod. pen.
Disposizione sulle circostanze attenuanti (provocazione) invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti a supporto fosse questione di fatto e non di legge, quindi non rivedibile inCassazione.
artt. 62-bis e 99, comma 4 cod. pen.
art. 62-bis; art. 99, comma 4 c.p.
Norme relative alla recidiva e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente applicata in relazione ai precedenti e alla pericolosità sociale, e che la motivazione del diniego delle attenuanti fosse adeguata.
artt. 582 e 585 cod. pen.
Articoli che disciplinano le lesioni personali e le relative aggravanti; sono le fattispecie oggettive per le quali il ricorrente è stato condannato.
art. 4 l. 110/1975
Norma sulla detenzione/uso di armi; richiamata in relazione all'aggravante connessa all'uso dell'arma nell'illecito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Regola procedurale menzionata per i limiti della doglianza dedotta in Cassazione (limiti di enunciazione dei motivi).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze pecuniarie in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; con essa è stata disposta la condanna alle spese e la somma alla Cassa delle Ammende.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, conv. l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in relazione alla conclusione del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; normativa di richiamo procedurale in sede di discussione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione delle prove né risente di una lettura alternativa dei fatti: i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- Le censure sul travisamento delle immagini o sulla ricostruzione fattuale devono essere formulate come profili di vizio di motivazione chiari e autosufficienti; se sono, invece, ricostruzioni alternative dei fatti, saranno respinte per incompetenza di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche o speciali (es. provocazione) rientra nell'area di discrezionalità dei giudici di merito e, salvo motivazione del tutto carente o manifestamente illogica, non è sindacabile in Cassazione.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti alla più accentuata pericolosità sociale della nuova condotta; una spiegazione assente o generica può essere censurata, ma una motivazione che evidenzi violenza reiterata è adeguata.
- La determinazione della pena base al di sopra del minimo edittale è legittima se la motivazione di merito evidenzia elementi concreti di maggior gravità (modalità, esito lesivo, assenza di ravvedimento) che giustificano lo scostamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante ponderare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
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