Cassazione Penale, Sentenza n. 49712/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vratogna ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta a rendere non esecutiva la sentenza di condanna del 15/02/2018, sostenendo che la sentenza era stata resa in un procedimento in violazione del contraddittorio e che il medesimo giudice, che in sede di cognizione aveva già respinto le stesse eccezioni processuali, avrebbe dovuto astenersi. Ha dedotto violazione degli artt. 175, comma 7; 670, comma 3; 36, comma 1, lett. h) c.p.p., e ha articolato il motivo in cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ipotesi prospettata dal ricorrente (violazione dell'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione per "gravi ragioni di convenienza") non incida sulla capacità del giudice né determini nullità generale del provvedimento, essendo in linea di principio rimedio la ricusazione ai sensi degli artt. 37 e segg. c.p.p. e non la cassazione. La violazione dell'obbligo di astensione, quando non incida sulla capacità del giudice, ha rilevanza disciplinare ma non costituisce motivo di annullamento in sede di cassazione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio di formulazione del motivo di ricorso in cassazione; la Corte valuta la doglianza come dedotta ai sensi di tale articolo.
art. 175, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alle garanzie processuali e al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione impattasse sulla validità del provvedimento impugnato.
art. 670, comma 3 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente nell'ambito delle eccezioni processuali già decise in fase di cognizione; la Corte considera irrilevante ai fini della cassazione se concernente obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione.
art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di astensione per 'gravi ragioni di convenienza'. La Corte afferma che la sua violazione non è, di per sé, causa di nullità generale e assoluta e non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37 quando non incida sulla capacità del giudice.
art. 37 e segg. cod. proc. pen.
Procedura di ricusazione indicata quale rimedio corretto per far valere incompatibilità o mancata astensione del giudice; la Corte ricorda che tale rimedio deve essere esperito nei casi ordinari.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata nel ragionamento sulla nullità: la violazione del dovere di astensione non è ricondotta alle ipotesi di nullità generale previste da questa norma, salvo casi particolari di incidenza sulla capacità del giudice.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata perché l'ordinanza impugnata è stata resa inaudita altera parte ai sensi di questa norma; la Corte osserva che la conoscenza successiva di una causa di incompatibilità può talvolta giustificare un ricorso, ma non nel caso specifico.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- La mera presenza di una causa di incompatibilità o la mancata astensione del giudice non determina automaticamente la nullità del provvedimento: il rimedio ordinario è la ricusazione (art. 37 e ss. c.p.p.), non la cassazione.
- Se la violazione dell'obbligo di astensione non incide sulla capacità del giudice, essa ha rilevanza disciplinare ma non costituisce motivo di annullamento in sede di cassazione.
- La cassazione può essere ammessa per dedurre nullità assolute venute a conoscenza dopo il provvedimento solo in casi specifici e limitati; pertanto, la scoperta successiva di una incompatibilità non garantisce automaticamente l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione per questioni di incompatibilità o astensione, va valutata l'eventualità di esperire la procedura di ricusazione nei termini e modi previsti, pena l'inammissibilità dell'impugnazione in sede superiore.
- Ricorsi infondati su tali questioni espongono il ricorrente a condanne per spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), quindi è opportuno un esame preliminare rigoroso della strategia impugnatoria.
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