Sentenza n. 852/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 385 del 13/10/2022 (doc.1 in atti) avente ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani. Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato sul Burc n. 75 del 16.10.2017'”. Rettifica della graduatoria unica regionale definitiva approvata con DRD n. 157 del 03/08/2020, rettificata con DRD n. 262 del 1/09/2021, n. 336 del 2/11/2021; N. 568 del 16/12/2021 e n. 57 DEL 2/02/2022 a seguito di Sentenze del TAR Campania e rinunce e intervenute, e di ogni ulteriore atto presupposto e connesso”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che rettificava la graduatoria definitiva del Progetto Integrato Giovani, senza inserire la società ricorrente tra i soggetti ammessi al finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava il decreto regionale di rettifica della graduatoria del Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020, lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato la sentenza del TAR Campania n. 3280/2022, che aveva annullato il precedente provvedimento con cui la domanda era stata dichiarata ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse. Secondo la ricorrente, l'annullamento avrebbe dovuto determinare il suo inserimento negli elenchi rettificati della graduatoria. La Regione eccepiva l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso, rilevando che, in esecuzione della precedente pronuncia, aveva svolto una nuova istruttoria e, con nota del 18 gennaio 2021, aveva confermato il punteggio complessivo di 60 punti, di cui 46 sul progetto. Tale nuova determinazione non era stata impugnata tempestivamente. La ricorrente, inoltre, non aveva formulato censure specifiche contro la correttezza delle valutazioni compiute nella nuova istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura senza esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Regione. La precedente sentenza favorevole alla ricorrente aveva annullato il provvedimento esclusivamente per la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto l'Amministrazione non aveva valutato adeguatamente le controdeduzioni presentate in sede procedimentale e non aveva motivato sulle risultanze dell'istruttoria. In esecuzione della sentenza, la Regione aveva rinnovato l'istruttoria e confermato il punteggio già attribuito. Poiché la ricorrente non aveva contestato nel presente giudizio le valutazioni sostanziali risultanti dalla nuova istruttoria, né aveva dedotto ragioni per discostarsi da esse, l'annullamento per vizio procedimentale non comportava automaticamente l'inserimento in graduatoria o l'ammissione al finanziamento. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di comunicare e valutare le controdeduzioni del privato determina l'illegittimità del provvedimento, ma l'annullamento per tale vizio procedimentale impone il rinnovo dell'istruttoria e non comporta automaticamente l'accoglimento sostanziale della domanda.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato in relazione alla conformità del Collegio all'orientamento della Sezione sulla rilevanza della violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 elimina il provvedimento viziato e impone la riedizione del procedimento, ma non attribuisce automaticamente al privato il bene della vita richiesto né determina, da solo, l'ammissione a un beneficio pubblico.
- Quando l'Amministrazione, in esecuzione di una pronuncia di annullamento per vizio procedimentale, rinnova l'istruttoria e adotta una nuova determinazione sostanziale, il privato deve contestare specificamente quest'ultima se intende mettere in discussione il punteggio o le valutazioni di merito confermate.
- Un ricorso contro un successivo atto di rettifica della graduatoria è infondato se si limita a richiamare l'annullamento del precedente provvedimento, senza dedurre vizi propri della nuova istruttoria o delle valutazioni sostanziali compiute dall'Amministrazione.
- La riedizione del potere amministrativo dopo l'annullamento per un vizio procedimentale può condurre alla conferma dell'esito originario, purché l'Amministrazione elimini il vizio rilevato e svolga una nuova istruttoria adeguatamente motivata.
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