Cassazione Civile, Ordinanza n. 00530/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un'azione di regolamento di confini tra fondi limitrofi. In primo grado il giudice ha accolto la domanda del proprietario attore, accertando che il confine tra le proprietà coincideva con quello risultante dalle mappe catastali, e ha condannato il vicino a spostare o rimuovere l'opera divisoria realizzata sul terreno, in modo da riportarla sul confine accertato. La decisione è stata confermata in appello. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 950, comma 3, c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe illegittimamente fatto ricorso solo alle mappe catastali senza considerare i titoli di proprietà e le planimetrie; (2) vizio motivazionale per omessa nuova consulenza tecnica d'ufficio con ampliamento del quesito, che avrebbe dovuto accertare anche i confini di fatto e la situazione complessiva dei fondi; (3) violazione dell'art. 950, comma 1, c.c. per avere ritenuto incerto il confine nonostante la presunta traslazione dei fondi, l'esistenza di una staccionata storica e di altri elementi fattuali, e, sotto altro profilo, violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per l'inammissibilità in appello di foto aeree ritenute indispensabili; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la condanna all'arretramento di 2,80 metri eccedesse la lamentata invasione di soli 80 centimetri. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto: ha ritenuto che le doglianze sul confine e sugli elementi probatori si risolvessero in una rivalutazione del fatto e, quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., che operasse la preclusione derivante dalla doppia conforme; ha inoltre affermato che, nel regime dell'art. 345, comma 3, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, le nuove prove in appello sono ammissibili solo se la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte, e non già perché indispensabili. Quanto al preteso vizio di ultrapetizione, la Corte ha osservato che la domanda introduttiva era formulata in termini ampi e che l'indicazione di 80 centimetri nella narrativa era solo incidentale, mentre il petitum comprendeva l'accertamento dell'esatto confine e l'arretramento dell'opera divisoria sino a quel confine. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna alle spese e agli oneri conseguenti sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, rispettivamente perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e comunque preclusi dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., nonché, per il terzo motivo sul punto delle nuove prove, perché nel regime vigente dell'art. 345, comma 3, c.p.c. l'ammissibilità non dipende dall'indispensabilità della prova ma dalla non imputabilità della mancata produzione in primo grado. Ha inoltre respinto il quarto motivo, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'ultrapetizione, poiché la domanda di merito era ampia e idonea a comprendere la condanna all'arretramento dell'opera divisoria fino al confine accertato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nel regolamento di confini, l'incertezza del confine è il presupposto della domanda; in mancanza di altri elementi desumibili dai titoli, il giudice può ricorrere al criterio residuale delle mappe catastali.
art. 360 c.p.c.
Le censure che, pur formalmente proposte come violazioni di legge, mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto devono essere ricondotte al vizio di motivazione; i motivi ex n. 5 sono soggetti alle relative preclusioni processuali.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54 d.l. 83/2012
La disciplina della doppia conforme è applicabile ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall'11 settembre 2012 in avanti.
l. 134/2012
Ha convertito il d.l. 83/2012, rendendo applicabile la disciplina processuale richiamata alla fattispecie.
art. 345 c.p.c.
Nel testo vigente, le nuove prove in appello sono ammissibili non per la sola loro indispensabilità, ma solo se la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che le introduce.
Cass. SU 10790/2017
Il precedente richiamato non è applicabile al testo attuale dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ma solo alla formulazione anteriore alla riforma del 2012.
Cass. 21606/2021
Conferma che, nel regime vigente, l'ammissibilità delle nuove prove in appello dipende dalla non imputabilità della mancata produzione in primo grado.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando la condanna si mantenga entro il petitum sostanziale desumibile dalle conclusioni complessive dell'atto di citazione, non da un passaggio narrativo incidentale.
art. 13 d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1 d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini, quando i titoli di proprietà non consentano di individuare il limite tra i fondi, il giudice può utilizzare in via residuale le mappe catastali.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta correttamente con il paradigma del vizio dedotto.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che proponga il vizio motivazionale deve indicare specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel regime attuale dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione di nuove prove in appello non è consentita solo perché la prova sia utile o indispensabile, ma richiede la dimostrazione che la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si pronunci entro l'oggetto sostanziale della domanda desumibile dalle conclusioni complessive dell'atto introduttivo, anche se la narrativa contenga riferimenti quantitativi meramente incidentali.
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