Ordinanza n. 31/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva accertato la cittadinanza italiana dei ricorrenti e ordinato gli adempimenti di stato civile
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza all’ordinanza del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, con la quale era stato accertato che essi sono cittadini italiani ed era stato ordinato all’Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni della cittadinanza, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Hanno dedotto che, nonostante la trasmissione al Comune della documentazione necessaria per la trascrizione degli atti di nascita e l’invio di successivi solleciti, il Comune di Pieve d’Olmi non avrebbe eseguito gli adempimenti giudizialmente disposti. Il Comune non si è costituito; il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di Pieve d’Olmi una relazione puntuale sullo stato di avanzamento degli adempimenti conseguenti alla pronuncia del Tribunale ordinario e sulle eventuali ragioni della dedotta inottemperanza. Ha assegnato al Comune termine sino al 13 marzo 2026 per depositare la relazione e ha fissato per la prosecuzione della trattazione l’udienza camerale del 15 aprile 2026. Il Collegio ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., potrà desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti rispetto alle precedenti prescrizioni istruttorie.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
desumerà argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti rispetto alle precedenti prescrizioni istruttorie
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti in relazione all’osservanza delle prescrizioni istruttorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la contestata mancata esecuzione di un provvedimento giudiziale richiede l’accertamento dello stato concreto degli adempimenti amministrativi, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione puntuale dall’amministrazione tenuta all’esecuzione, indicando le attività svolte e le ragioni dell’eventuale inadempimento.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce al giudice dell’ottemperanza di acquisire d’ufficio chiarimenti e documentazione necessari per verificare l’effettiva esecuzione del comando giudiziale.
- Nel giudizio amministrativo, il comportamento delle parti rispetto alle prescrizioni istruttorie può costituire fonte di argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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