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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09357/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 27 marzo 2025. Dal testo emerge solo che il ricorso era fondato su tre censure: asserita carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze erano formulate in modo meramente assertivo, senza indicazione delle ragioni di diritto a sostegno e senza specifici riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di una vera argomentazione difensiva: le censure erano soltanto enunciate, ma non sviluppate con ragioni giuridiche e confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato solo come oggetto di una doglianza difensiva: la censura era di carenza di motivazione in relazione all'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma senza adeguato sviluppo argomentativo.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non risulti che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciare censure generiche o meramente assertive, senza esporre le ragioni di diritto che le sorreggono e senza un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di erronea qualificazione giuridica non è sufficiente se non è accompagnata da riferimenti puntuali agli snodi argomentativi della sentenza impugnata e da una critica effettiva delle ragioni poste a base della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può determinare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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