Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14086/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la decisione che ha confermato il rigetto della sua opposizione all'esecuzione immobiliare promossa dalla banca: deduce che la sentenza di revocatoria fallimentare, divenuta definitiva, ha natura costitutiva e comporta la restituzione alla massa dei beni oggetto di revoca (o comunque l'impossibilità della prosecuzione dell'esecuzione individuale), con conseguente inefficacia dell'esecuzione promossa dalla mandataria/ipotecaria; contesta altresì l'intervento dei Fallimenti nella procedura esecutiva, la necessità di divisione dei beni indivisi, la priorità della banca ipotecaria rispetto alla domanda revocatoria e la mancata valutazione di carenza di interesse di talune parti. Propone undici motivi di cassazione, tra cui violazione di norme fallimentari, cod. civ. e cod. proc. civ.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi secondo cui la sentenza di revocatoria fallimentare ha efficacia relativa e non annulla automaticamente i diritti di terzi titolari di prelazioni costituite anteriormente (es. ipoteca); il creditore ipotecario che ha iscritto l'ipoteca prima della trascrizione della domanda di revoca può procedere all'espropriazione individuale e soddisfarsi con preferenza sul ricavato; le eventuali ragioni della massa fallimentare trovano soddisfo sulla residua somma risultante dopo il soddisfacimento del creditore ipotecario e le questioni di riparto vanno riservate alla fase distributiva. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili vari motivi per novità. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della banca e dei Fallimenti.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (l. fall.)

    art. 67; art. 52, comma 2; art. 26; art. 45; art. 70; art. 92

    La Corte distingue tra creditori concorsuali e titolari di diritti reali di terzi: i diritti reali costituiti da terzi non rientrano nell'accertamento dello stato passivo come crediti concorsuali; l'efficacia della revocatoria fallimentare è relativa alla massa e non elimina automaticamente le garanzie reali di terzi non falliti

  • codice civile (c.c.)

    art. 2740; art. 2808; art. 2652; art. 2653; art. 2914; art. 2915; art. 2919; art. 2909

    Art. 2740 richiede la reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori; art. 2808 e norme sulle prelazioni confermano il privilegio del creditore ipotecario sul ricavato; le norme sulla trascrizione (2652-2653) e sull'inopponibilità (2914 e segg.) spiegano la prevalenza dell'iscrizione/ipoteca anteriore rispetto a trascrizioni successive

  • codice di procedura civile (c.p.c.)

    art. 360 (motivi di cassazione); art. 100 c.p.c.; artt. 599, 601, 602, 603, 615, 618, 617, 669-terdecies

    Regolano i profili processuali: ammissibilità dei motivi in cassazione, distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, e preclusione di nuovi motivi non allegati nei termini processuali; la Corte ha rilevato inammissibilità per novità di alcune censure

  • Testo Unico Bancario (t.u.b.)

    Riferito al privilegio processuale del creditore ipotecario che, in virtù di mutuo fondiario, può esercitare azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in pendenza del fallimento del terzo

  • precedenti di legittimità e Sezioni Unite

    Cass. SS.UU. n. 12476/2020; Cass. SS.UU. n. 30416/2018 (richiamate)

    La Corte richiama l'orientamento di legittimità sulle funzioni dell'azione revocatoria: essa ha natura costitutiva e finalità di ricostituire la garanzia patrimoniale per i creditori, ma produce effetti relativi e non necessariamente la restituzione materiale del bene quando sorgono diritti di terzi opponibili

Massime di principio

  • La sentenza di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva ma effetti relativi: non elimina automaticamente le garanzie reali di terzi che siano state costituite anteriormente e opponibili
  • Il creditore ipotecario che ha iscritto l'ipoteca prima della trascrizione della domanda di revoca può avvalersi dell'azione esecutiva individuale e soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita
  • Quando sorge una revocatoria favorevole alla massa, la soddisfazione della massa può avvenire mediante attribuzione del valore (equivalente pecuniario) del bene revocato al momento della distribuzione, non necessariamente mediante immediata restituzione materiale del bene
  • I titolari di diritti reali costituiti da terzi non si trasformano automaticamente in creditori concorsuali: la verifica dello stato passivo riguarda i crediti diretti verso il fallito; le questioni di riparto e rango vanno affrontate nella fase distributiva
  • Nelle opposizioni esecutive sono inammissibili motivi nuovi non dedotti tempestivamente nel procedimento di primo grado: è fondamentale l'adesione al perimetro probatorio e alle questioni sollevate inizialmente
  • In presenza di conflitto tra trascrizione di domanda giudiziale e iscrizione ipotecaria anteriore, l'iscrizione ipotecaria determina una 'cristallizzazione' che rende insensibili le trascrizioni successive, con conseguente tutela della prelazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.