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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11801/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in due distinte tranches ma ravvicinate nel tempo, di titoli obbligazionari emessi da Parmalat, poi divenuti inesigibili per il default dell'emittente. L'investitrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni assumendo che l'intermediario avesse violato gli obblighi informativi e di correttezza nella prestazione del servizio di investimento, con particolare riferimento alla mancata o insufficiente indicazione del titolo, della società emittente, del rating e del rischio dell'operazione, nonché alla mancata reiterazione dell'informativa nel secondo ordine. La Corte d'appello aveva invece escluso la responsabilità della banca, ritenendo provato l'adempimento degli obblighi informativi, la sufficienza delle informazioni rese, l'individuabilità dell'emittente nell'ambito del gruppo Parmalat, la consapevolezza dell'investitrice e la natura di mera amministrazione statica del rapporto. In cassazione sono stati proposti otto motivi: violazione degli obblighi informativi ex TUF e regolamento CONSOB per insufficiente individuazione del titolo/emittente; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli obblighi informativi quanto alla prima operazione e alla seconda operazione; erronea assimilazione della ricorrente a un operatore qualificato; omesso esame del fatto relativo alla mancata volontà di fornire ulteriori informazioni; erronea estensione temporale degli obblighi informativi; e insussistenza del nesso causale tra violazione informativa e danno. I motivi miravano sostanzialmente a contestare la ricostruzione della Corte territoriale in ordine all'adempimento dell'intermediario e al nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata, in parte prospettando circostanze in contrasto con quanto accertato in fatto, in parte limitandosi a reiterare censure già disattese o a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità. In particolare, è stato valorizzato che gli ordini recavano comunque la denominazione del titolo, che l'emittente era riconducibile al gruppo Parmalat, che la mancata reiterazione dell'avviso sul secondo ordine non era decisiva perché le due operazioni costituivano in sostanza un unico acquisto, che la banca aveva reso un'informativa ritenuta adeguata e che il rapporto era di amministrazione statica, non di gestione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 TUF

    richiamato come norma sugli obblighi dell'intermediario finanziario, la cui violazione è stata esclusa dalla Corte territoriale e non utilmente censurata in cassazione

  • art. 23 TUF

    richiamato nel motivo sull'asserito nesso causale e sugli obblighi dell'intermediario, senza che la censura superasse il vaglio di specificità

  • art. 24 TUF

    invocato nel primo motivo in tema di obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 28 Reg. CONSOB 11522/98

    richiamato come parametro degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che non si confrontavano con la motivazione d'appello sull'adempimento

  • art. 29 Reg. intermediari

    invocato quale fonte degli obblighi informativi e di valutazione dell'operazione, senza che il ricorso superasse la soglia di specificità

  • artt. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla responsabilità da inadempimento, ma le censure sono state dichiarate inammissibili

  • artt. 1337 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede dell'intermediario nelle trattative/operazione

  • artt. 1338 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di responsabilità per informazioni non rese

  • artt. 1374 c.c.

    richiamato come criterio di integrazione del contratto e dei doveri informativi

  • artt. 1375 c.c.

    richiamato come norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto

  • artt. 1175 c.c.

    richiamato come dovere generale di correttezza nell'adempimento

  • art. 28 Reg. intermediari

    utilizzato anche per sostenere che gli obblighi informativi non si esauriscono con la sottoscrizione del contratto quadro, ma la censura è stata ritenuta non specificamente confrontata con la motivazione impugnata

  • art. 30 Reg. intermediari

    richiamato nel quinto motivo in tema di qualificazione dell'investitore e doveri informativi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente

  • Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118

    citata come precedente sugli effetti del mancato confronto con una autonoma ratio decidendi

  • Cass., Sez. I, 27/10/2020, n. 23570

    richiamata in tema di obblighi informativi dell'intermediario e sufficienza della censura

  • Cass., Sez. I, 3/07/2017, n. 16318

    citata per la distinzione tra amministrazione statica dei titoli e gestione di portafoglio

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La censura che presuppone fatti diversi o contrari a quelli accertati dal giudice di merito non è ammissibile se non si misura con l'effettivo contenuto della motivazione e degli accertamenti compiuti.
  • In materia di intermediazione finanziaria, l'adempimento degli obblighi informativi va valutato in concreto, tenendo conto sia delle caratteristiche dell'operazione sia delle qualità e dell'esperienza dell'investitore, ma tale apprezzamento, se sorretto da motivazione, non può essere sovvertito in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Se il giudice di merito accerta che l'investitore ha ricevuto un'informazione specifica sull'inadeguatezza e sull'eccessivo rischio dell'operazione, la censura non può limitarsi ad affermare in astratto l'insufficienza dell'avviso, senza indicare perché quella motivazione sia giuridicamente o logicamente erronea.
  • Quando l'operazione è stata concretamente ricostruita come un unico acquisto articolato in più ordini ravvicinati, la mancata reiterazione formale dell'avviso su ciascun ordine non è di per sé sufficiente a integrare la violazione degli obblighi informativi, se la motivazione di merito esclude la decisività di tale omissione.
  • La distinzione tra mera amministrazione/custodia dei titoli e gestione di portafoglio rileva ai fini dell'estensione degli obblighi di monitoraggio dell'intermediario: nel rapporto di amministrazione statica non sussiste un dovere della banca di attivarsi autonomamente nella gestione successiva degli strumenti finanziari custoditi.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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