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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3599/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza del GIP di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio e Pasquale Reale, contestati per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorso censurava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mazzarella, D'Amico, Sorrentino), la presunta omissione o sottovalutazione di riscontri esterni (documentazione sequestrata il 10/10/2015 con nomi e rendicontazioni, intercettazioni telefoniche e partecipazione a riunioni con esponenti del clan) e lamentava violazioni delle norme sul necessario esame e valutazione della prova (artt. 192, commi 1-3, e 273 ss. c.p.p.), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo effettivo, logico e non contraddittorio la decisione di escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di tipo mafioso a carico dei due Reale. La Corte ha ritenuto che il Procuratore si limitasse a chiedere una diversa valutazione di merito delle prove (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, documentazione sequestrata) senza dimostrare un travisamento o una contraddittorietà tale da disarticolare la motivazione del Tribunale. Di conseguenza è stato confermato che le evidenze prospettate sono, al più, idonee a dimostrare una partecipazione al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e non la prova di un ruolo dirigente nel sodalizio di stampo mafioso; l'ordinanza del Tribunale che disponeva la scarcerazione è dunque sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata valutata secondo il principio che per configurare l'associazione di tipo mafioso è necessario che emerga, oltre alla partecipazione ad un sodalizio criminoso, il carattere di assoggettamento e di omertà e la struttura organizzativa; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto mancanti riscontri specifici che colleghino i due indagati a ruoli direttivi nel clan, oltre ai generici riferimenti delinquenziali.

  • artt. 192, commi 1-3 e 273 ss. cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e l'attendibilità dei collaboratori; la Cassazione richiama il corretto standard di sindacato sulla motivazione in sede di legittimità: non è sufficiente una diversa valutazione dell'attendibilità, occorre dimostrare travisamento della prova, contraddittorietà manifesta o illogicità tale da rendere la motivazione insostenibile.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma penale sul traffico di stupefacenti; la Corte osserva che parte della prova (intercettazioni, documenti) può essere più coerente con una partecipazione al traffico di droga, distinta dalla qualificazione di associazione mafiosa, e quindi non automaticamente traducibile in indizi idonei a sostenere il reato di cui all'art. 416-bis.

  • Principi di diritto della Corte di Cassazione (giurisprudenza sul sindacato del motivo)

    La Corte ha ribadito che il sindacato sulla motivazione in Cassazione verifica solo la sussistenza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione; per essere ammissibile la censura deve indicare l'atto processuale, il dato fattuale incompatibile, provare l'esistenza del dato e spiegare in che modo esso distrugge la coerenza logica del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La mera indicazione generica di appartenenza a un gruppo criminoso da parte di collaboratori di giustizia non è sufficiente, senza riscontri concreti e specifici, a fondare la sussistenza di gravi indizi per l'associazione mafiosa.
  • Elementi probatori relativi ad attività delittuose diverse (es. traffico di stupefacenti) non possono automaticamente essere valorizzati per dimostrare una partecipazione a un'associazione di tipo mafioso se mancano collegamenti chiari e contestualizzati.
  • In sede di legittimità è difficile ottenere l'annullamento di provvedimenti che contengano motivazioni effettive e non manifestamente illogiche: il ricorrente deve indicare con precisione quale atto o fatto è stato travisato o omesso e dimostrare che ciò invalida radicalmente la logica della decisione.
  • Le intercettazioni e la documentazione contabile vanno lette e contestualizzate unitamente agli altri elementi: singoli riferimenti criptici o nomi rinvenuti su fogli contabili assumono valenza probatoria solo se inseriti in un quadro probatorio coerente che li colleghi a specifici ruoli associativi.
  • Il dubbio tra più possibili qualificazioni della condotta (es. traffico di stupefacenti vs. associazione di tipo mafioso) deve favorire la libertà dell'indagato nelle misure cautelari se non emergono gravi indizi chiari e circostanziati per la qualificazione più grave.

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