Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36263/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un fermo amministrativo e il relativo preavviso, deducendo, tra l'altro, il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'insussistenza della pretesa creditoria. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione del contribuente, rilevando che in atti erano stati prodotti soltanto gli estratti di ruolo e non le cartelle esattoriali con la relativa prova di notifica, con conseguente irregolarità del procedimento notificatorio. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme sulla formazione e notificazione delle cartelle, sostenendo che non fosse necessaria la produzione dell'originale della cartella e che l'onere probatorio fosse stato assolto con estratti di ruolo e avvisi di ricevimento; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che preavviso di fermo e cartelle erano state regolarmente notificate, anche mediante raccomandata A/R e, per alcune cartelle, ex art. 140 c.p.c. e art. 26 d.P.R. n. 602/1973; (3) violazione di norme in tema di conservazione e messa a disposizione della documentazione, contestando l'affermazione secondo cui l'agente avrebbe dovuto tenere a disposizione del contribuente per dieci anni gli atti per consentirne il controllo. La parte intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che, quando si censura la ritualità della notificazione delle cartelle, il ricorso deve trascrivere integralmente le relate di notifica e gli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo diretto della fondatezza delle doglianze senza ricorso ai fascicoli di merito. Ha inoltre rilevato che il ricorso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudice di appello non aveva fondato la decisione sulla mancata produzione dell'"originale" della cartella, bensì sulla mancata produzione di copie conformi e della documentazione necessaria a verificare il contenuto dell'atto e la validità della cartella come titolo esecutivo. Conseguentemente, il terzo motivo è rimasto assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese per assenza di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono veicolate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma restano inammissibili perché non rispettano gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 4 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della cartella esattoriale e alla sua notificazione.

  • artt. 1 e 6 d.m. n. 321/1999

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina attuativa della cartella esattoriale.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come modalità di notificazione di alcune cartelle.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla ritualità della notificazione di cartelle di pagamento è inammissibile se il ricorso non trascrive integralmente gli atti rilevanti del procedimento notificatorio, come relate e avvisi di ricevimento, impedendo il controllo della doglianza sulla sola base del ricorso.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova del contenuto dell'atto e della sua notificazione, il ricorrente deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi; una censura che attacchi un presupposto diverso è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • In sede di legittimità, la deduzione di omesso esame di fatti o prove decisive richiede la specifica indicazione e trascrizione delle risultanze probatorie asseritamente trascurate, non essendo sufficiente una mera contrapposizione della propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
  • Se una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, il rigetto di una censura relativa a una di esse può rendere assorbito l'esame delle altre, poiché la decisione resterebbe comunque valida per la ratio non scalfita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.