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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2197/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto operato nei confronti di SAVIO Alex per un fatto di tentato furto in un supermercato. Il ricorso articolava due censure: 1) violazione di legge ed errata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p., con rilievo che il giudice aveva motivato l'esclusione richiamando la presunta presenza di un impianto di videosorveglianza o una supervisione che avrebbe consentito l'immediata identificazione; 2) violazione di legge ed errata qualificazione del fatto come tentato (anziché consumato), con la conseguente esclusione della legittimità dell'arresto facoltativo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando legittimo l'arresto. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito, nel decidere la convalida, abbia applicato uno standard errato operando valutazioni tipiche della fase cautelare o di merito (riqualificazione del fatto e apprezzamento della responsabilità), invece del corretto controllo di ragionevolezza ex ante sugli elementi allora noti alla polizia giudiziaria. Inoltre la Corte ha precisato che la mera esistenza di un impianto di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p.; soltanto una sorveglianza attiva ed efficace, idonea a impedire materialmente la sottrazione, può escluderla. Per questi motivi l'arresto è stato ritenuto eseguito legittimamente.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

    L'aggravante connessa all'esposizione della cosa alla pubblica fede non viene automaticamente esclusa dalla presenza di un impianto di videosorveglianza; la videosorveglianza è uno strumento di ausilio per l'individuazione, non sempre idoneo a interrompere immediatamente l'azione criminosa. Solo una sorveglianza effettiva e specificamente idonea a impedire la sottrazione può escludere l'aggravante.

  • art. 386, comma 3, e art. 390, comma 1, cod. proc. pen.

    Il giudice della convalida deve verificare l'osservanza dei termini procedurali e controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto mediante un controllo di ragionevolezza sugli elementi allora conosciuti, senza svolgere valutazioni di merito sulla responsabilità o sugli estremi per misure cautelari.

  • artt. 380 e 381, cod. proc. pen.

    Indicano i reati e le ipotesi in cui può operare la flagranza; il giudice della convalida deve valutare, sulla base degli elementi noti al momento, se l'arresto rientrava nella discrezionalità della polizia giudiziaria in relazione alla flagranza o alla rilevanza del fatto.

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a convalidare un arresto deve effettuare un controllo di ragionevolezza ex ante basato sugli elementi noti al momento dell'arresto, evitando valutazioni di merito e valutazioni tipiche della fase cautelare.
  • La mera presenza di un impianto di videosorveglianza non comporta automaticamente l'esclusione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.); occorre verificare se la sorveglianza fosse effettivamente e concretamente idonea a impedire la sottrazione.
  • La polizia giudiziaria può procedere all'arresto facoltativo in flagranza se, in base agli elementi disponibili, vi è ragionevole motivo di ritenere la flagranza o la commissione di reati rilevanti; la convalida non deve rimettere in discussione quella valutazione salvo palese irragionevolezza.
  • Non è corretto che il giudice della convalida riqualifichi il fatto giudicandone la consumazione o l'entità degli indizi come farebbe il giudice del merito; tali questioni sono per la fase dibattimentale o per la decisione sulle misure cautelari.
  • Se l'ordinanza di non convalida è viziata perché deriva da un controllo inadeguato degli standards di verifica, la Cassazione può annullarla senza rinvio quando il riesame non produrrebbe effetti sostanziali (fase perimata).
  • La difesa può valorizzare elementi quali un controllo costante del bene da parte del personale, ma tali elementi devono essere valutati rispetto agli standards del controllo di ragionevolezza della convalida e non trasformati in decisioni di merito.

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