Ordinanza n. 507/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione di -OMISSIS--OMISSIS- all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, risultante dal verbale dello scrutinio finale della classe -OMISSIS-, dell'Istituto -OMISSIS- redatto in data -OMISSIS- e reso disponibile al ricorrente soltanto in data -OMISSIS-, a seguito di due istanze di accesso agli atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i giudizi analitici per disciplina e il giudizio globale che hanno concorso a determinare la deliberazione finale del Consiglio di Classe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, risultante dal verbale dello scrutinio finale, connessa ai giudizi disciplinari e al giudizio globale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi adottata dal Consiglio di classe e risultante dal verbale dello scrutinio finale. Sono stati impugnati anche i giudizi analitici per disciplina, il giudizio globale e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti; la controversia si incentra sulla rilevanza della documentazione medica prodotta dallo studente e sulle misure didattiche adottate dall'istituto mediante approvazione del PDP, nonché sulla valutazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'istituto scolastico, a fronte della documentazione medica, avesse approvato il PDP, consentito allo studente di svolgere le interrogazioni necessarie nei pochi giorni di presenza e predisposto verifiche concordate. Tali misure non avevano tuttavia condotto a valutazioni sufficienti a superare le numerose insufficienze accertate nello scrutinio finale. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che le insufficienze, anche in materie fondamentali, non fossero state contestate e apparissero comunque ostative a una valutazione positiva. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti le condizioni per concedere la sospensione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un giudizio scolastico di non ammissione può essere respinta quando l'amministrazione abbia adottato, a fronte della documentazione medica prodotta, le misure didattiche individualizzate ritenute necessarie e lo studente abbia comunque riportato numerose insufficienze, anche in materie fondamentali.
- La mancata contestazione delle insufficienze riportate nello scrutinio finale costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della plausibilità delle censure contro la non ammissione e può concorrere a escludere il fumus boni iuris.
- L'adozione di misure didattiche individualizzate e lo svolgimento di verifiche concordate non comportano automaticamente il diritto all'ammissione all'esame di Stato, quando le valutazioni conseguite restino insufficienti e non consentano una valutazione positiva complessiva.
Come è indicizzato
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