Cassazione Penale, Sentenza n. 10539/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole di truffa e appropriazione indebita in danno del CONAI, deducendo: (i) manifesta illogicità e contraddittorietà nella mancata valutazione del giudicato (art. 649 c.p.p.) e del principio di non bis in idem rispetto a precedenti condanne per reati fiscali (D.Lgs. 74/2000, artt. 8 e 5) concernenti fatture; (ii) erronea configurazione del reato di truffa aggravata rispetto agli stessi documenti già valutati in altro procedimento; (iii) illegittima individuazione del CONAI quale soggetto offeso e titolare della querela; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento della continuazione tra i reati fiscali e quelli oggetto dell'odierno giudizio; (v) censura sulla congruità della pena e sulla liquidazione delle provvisionali a favore delle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo infondato il rilievo di identità materiale dei fatti con il precedente giudicato: il giudicato fiscale riguardava soltanto quattro fatture, mentre nel processo in esame erano contestate molte più fatture (150 del 2015 e 69 del 2016), con diverse connotazioni fattuali e giuridiche. È stata confermata l'affermazione di responsabilità (irrevocabile per le parti non impugnate) e la rideterminazione degli importi di provvisionale operata dalla corte d'appello è stata ritenuta corretta. Sono state respinte le censure relative alla legittimazione del CONAI come parte offesa e al diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di natura fiscale già irrevocati e quelli oggetto del presente giudizio: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo profilo e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio su tale punto. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili in Cassazione, per mancata attività effettiva in camera di consiglio.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000
Norme relative a reati fiscali; la Corte ha distinto le fattispecie fiscali già giudicate (riguardanti quattro fatture specifiche) dalle fattispecie di truffa/appropriazione indebita oggetto del processo, ritenendo che non sussistesse identità di fatto integrale tale da configurare il bis in idem
Codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente in ordine al giudicato; la Corte ha valutato che non sussisteva l'identità di fatto richiesta per l'applicazione del giudicato esterno, per cui l'eccezione di giudicato è stata ritenuta infondata
D.Lgs. n.152/2006
La Corte ha richiamato la disciplina e gli scopi del CONAI per motivare la legittimazione di quest'ultimo quale soggetto offeso e titolare dell'interesse patrimoniale correlato al contributo ambientale
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021; n. 39958 del 19/07/2018; n. 2281 del 06/10/2015; n. 43143 del 17/07/2013
Principi richiamati che affermano che l'integrazione del reato di truffa non richiede necessariamente che la persona indotta in errore coincida con il titolare del danno patrimoniale; è sufficiente il nesso causale tra induzione in errore e profitto/danno
Sezioni Unite (Sacchettino)
n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023)
Principio secondo cui, nei procedimenti di Cassazione svolti in forma camerale, la condanna alle spese a favore della parte civile è possibile solo se la parte civile abbia effettivamente svolto attività utile in Cassazione; qui le parti civili si sono limitate a conclusioni scritte e pertanto non hanno diritto automatico alle spese
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità di fatto (idem factum) e non basta la mera sovrapposizione di documenti: se il precedente giudicato riguarda atti o documenti specifici diversi per contenuto o portata, può non esserci identità e il nuovo processo è ammissibile
- La persona offesa del reato di truffa non deve coincidere necessariamente con il soggetto materialmente che ha pagato o sostenuto l'esborso: è sufficiente che esista un rapporto causale tra l'inganno e il danno patrimoniale subito dal soggetto che rivendica la titolarità dell'interesse (es. enti consortili quali CONAI)
- Per il riconoscimento del vincolo della continuazione occorre valutare elementi indizianti del "medesimo disegno criminoso": unità del contesto, vicinanza temporale, analogia del modus operandi, identità o ripetitività dei soggetti coinvolti; la presenza di alcuni di questi indici può essere sufficiente
- Le attenuanti generiche devono essere documentate e motivate: semplici riferimenti a collaborazione o attività lavorativa non sono automaticamente idonei se privi di riscontri concreti e valutabili
- In sede di Cassazione camerale, le parti civili per ottenere la condanna alle spese devono svolgere nell'istruttoria di legittimità un'attività effettiva e utile (non limitarsi a conclusioni scritte), altrimenti la richiesta di liquidazione delle spese può essere respinta
- Nelle fattispecie complesse con plurime fatture/operazioni, la delimitazione del perimetro dei fatti oggetto di un precedente giudicato va fatta con attenzione: conta la specificità dei documenti e il loro ruolo nel profitto/danno, non solo la stessa tipologia documentale
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