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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10539/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole di truffa e appropriazione indebita in danno del CONAI, deducendo: (i) manifesta illogicità e contraddittorietà nella mancata valutazione del giudicato (art. 649 c.p.p.) e del principio di non bis in idem rispetto a precedenti condanne per reati fiscali (D.Lgs. 74/2000, artt. 8 e 5) concernenti fatture; (ii) erronea configurazione del reato di truffa aggravata rispetto agli stessi documenti già valutati in altro procedimento; (iii) illegittima individuazione del CONAI quale soggetto offeso e titolare della querela; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato riconoscimento della continuazione tra i reati fiscali e quelli oggetto dell'odierno giudizio; (v) censura sulla congruità della pena e sulla liquidazione delle provvisionali a favore delle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo infondato il rilievo di identità materiale dei fatti con il precedente giudicato: il giudicato fiscale riguardava soltanto quattro fatture, mentre nel processo in esame erano contestate molte più fatture (150 del 2015 e 69 del 2016), con diverse connotazioni fattuali e giuridiche. È stata confermata l'affermazione di responsabilità (irrevocabile per le parti non impugnate) e la rideterminazione degli importi di provvisionale operata dalla corte d'appello è stata ritenuta corretta. Sono state respinte le censure relative alla legittimazione del CONAI come parte offesa e al diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di natura fiscale già irrevocati e quelli oggetto del presente giudizio: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo profilo e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio su tale punto. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili in Cassazione, per mancata attività effettiva in camera di consiglio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000

    Norme relative a reati fiscali; la Corte ha distinto le fattispecie fiscali già giudicate (riguardanti quattro fatture specifiche) dalle fattispecie di truffa/appropriazione indebita oggetto del processo, ritenendo che non sussistesse identità di fatto integrale tale da configurare il bis in idem

  • Codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in ordine al giudicato; la Corte ha valutato che non sussisteva l'identità di fatto richiesta per l'applicazione del giudicato esterno, per cui l'eccezione di giudicato è stata ritenuta infondata

  • D.Lgs. n.152/2006

    La Corte ha richiamato la disciplina e gli scopi del CONAI per motivare la legittimazione di quest'ultimo quale soggetto offeso e titolare dell'interesse patrimoniale correlato al contributo ambientale

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021; n. 39958 del 19/07/2018; n. 2281 del 06/10/2015; n. 43143 del 17/07/2013

    Principi richiamati che affermano che l'integrazione del reato di truffa non richiede necessariamente che la persona indotta in errore coincida con il titolare del danno patrimoniale; è sufficiente il nesso causale tra induzione in errore e profitto/danno

  • Sezioni Unite (Sacchettino)

    n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023)

    Principio secondo cui, nei procedimenti di Cassazione svolti in forma camerale, la condanna alle spese a favore della parte civile è possibile solo se la parte civile abbia effettivamente svolto attività utile in Cassazione; qui le parti civili si sono limitate a conclusioni scritte e pertanto non hanno diritto automatico alle spese

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede identità di fatto (idem factum) e non basta la mera sovrapposizione di documenti: se il precedente giudicato riguarda atti o documenti specifici diversi per contenuto o portata, può non esserci identità e il nuovo processo è ammissibile
  • La persona offesa del reato di truffa non deve coincidere necessariamente con il soggetto materialmente che ha pagato o sostenuto l'esborso: è sufficiente che esista un rapporto causale tra l'inganno e il danno patrimoniale subito dal soggetto che rivendica la titolarità dell'interesse (es. enti consortili quali CONAI)
  • Per il riconoscimento del vincolo della continuazione occorre valutare elementi indizianti del "medesimo disegno criminoso": unità del contesto, vicinanza temporale, analogia del modus operandi, identità o ripetitività dei soggetti coinvolti; la presenza di alcuni di questi indici può essere sufficiente
  • Le attenuanti generiche devono essere documentate e motivate: semplici riferimenti a collaborazione o attività lavorativa non sono automaticamente idonei se privi di riscontri concreti e valutabili
  • In sede di Cassazione camerale, le parti civili per ottenere la condanna alle spese devono svolgere nell'istruttoria di legittimità un'attività effettiva e utile (non limitarsi a conclusioni scritte), altrimenti la richiesta di liquidazione delle spese può essere respinta
  • Nelle fattispecie complesse con plurime fatture/operazioni, la delimitazione del perimetro dei fatti oggetto di un precedente giudicato va fatta con attenzione: conta la specificità dei documenti e il loro ruolo nel profitto/danno, non solo la stessa tipologia documentale

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