Sentenza del 24/11/2017 n. 3218 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Determinazione sintetica del reddito - Avviso basato sul pagamento del prezzo in un atto di compravendita - Legittimità - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere del contribuente - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha determinato sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della dichiarazione, contenuta in un atto pubblico di compravendita, relativa al pagamento di una somma di denaro. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che tale elemento non potesse giustificare autonomamente la ricostruzione induttiva del reddito e che ciò violasse il principio della capacità contributiva.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Il pagamento dichiarato nell'atto pubblico può costituire un fatto noto idoneo a fondare, mediante presunzioni semplici, l'accertamento sintetico del reddito. Non sussiste violazione dell'art. 53 della Costituzione, poiché il contribuente può fornire la prova contraria dimostrando la totale mancanza di una propria disponibilità patrimoniale o, in generale, l'assenza di capacità reddituale coerente con la spesa sostenuta.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
Consente la determinazione sintetica del reddito complessivo sulla base di elementi di spesa o di fatti noti dai quali l'Ufficio possa presumere l'esistenza di un reddito non dichiarato, attraverso presunzioni semplici.
Art. 53 della Costituzione
Il ricorso all'accertamento sintetico non contrasta con il principio della capacità contributiva, purché al contribuente sia garantita la possibilità di dimostrare l'assenza di una disponibilità patrimoniale o di una capacità reddituale corrispondente alla spesa contestata.
Massime di principio
- La dichiarazione resa in un atto pubblico, soprattutto se riferita al pagamento del prezzo di una compravendita, può essere utilizzata dall'Amministrazione come elemento presuntivo per ricostruire sinteticamente il reddito.
- L'accertamento sintetico può fondarsi anche su una presunzione semplice: l'Ufficio parte da una spesa o da un investimento noto per risalire al reddito presumibilmente necessario a sostenerlo.
- Il contribuente non è privo di tutela, ma deve fornire una prova concreta e documentata dell'origine delle somme, della loro non disponibilità effettiva o dell'assenza di una capacità reddituale compatibile con la spesa.
- La mera contestazione dell'accertamento o la semplice affermazione di non aver sostenuto personalmente la spesa, senza adeguata prova, è normalmente insufficiente.
- La presunzione non comporta automaticamente l'illegittimità costituzionale dell'accertamento: il requisito decisivo è la possibilità effettiva di fornire prova contraria.
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