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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32340/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura della individuazione del reato "più grave" nel reato di estorsione indicato al capo 25 anziché nel capo 24, con la tesi che il capo 25 sia fatto specifico ricompreso nel più generico capo 24 e quindi debba essere considerato reato satellite; 2) e 3) contestazione della sproporzione della pena rideterminata dalla Corte di appello dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di associazione di tipo mafiosa e dopo l'esclusione di talune aggravanti (art. 7 legge 203/1991 e art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n.3) per i reati satelliti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura è aspecifica e priva di interesse concreto ai sensi dell'art. 568 c.p.p., oltre ad essere una valutazione di merito sulla individuazione del reato più grave che la Corte d'appello ha compiuto con motivazione logica e insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato che la mutazione della struttura del reato continuato può legittimare una diversa rideterminazione delle pene senza violare il divieto di reformatio in peius. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto che la valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio di arbitrarietà o illogicità, e ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sul lieve discostamento dal minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Il reato di associazione di tipo mafioso è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello, determinando la scissione della continuazione e incidendo sulla rideterminazione delle pene per i reati 'satellite'.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Citato nel testo come riferimento al giudicato parziale; dalla motivazione emerge che alcuni capi di imputazione erano già definitivi in precedenti gradi di giudizio.

  • art. 568 cod. proc. pen., comma 4

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto per l'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse aspecifico e non idoneo a produrre un vantaggio immediato per il ricorrente.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma che tutela il divieto di reformatio in peius; la Corte ha ricordato che tale divieto non è violato quando la modifica della struttura del reato continuato comporti una diversa ripartizione degli aumenti tra i singoli fatti senza aumentare la pena complessiva.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Riguardano le regole di determinazione e motivazione della pena: la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena da parte della Corte di appello sia stata sufficientemente motivata e ricondotta ai criteri di legge, quindi non sindacabile in Cassazione salvo vizio di logica o arbitrio.

  • art. 7 legge 203/1991

    Previsione di aggravanti correlate a fattispecie con finalità mafiose; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di tali aggravanti per i reati satelliti e la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale valutazione in sede di legittimità.

  • art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n.3 cod. pen.

    Norme relative ad aggravanti per particolari modalità delle estorsioni; la Corte d'appello ha valutato e escluso l'applicabilità per i reati satellite e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione.

Massime di principio

  • Per impugnare una decisione in Cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto e diretto alla riforma: censure generiche o meri appelli a una rivalutazione di merito sono normalmente inammissibili.
  • La determinazione di quale sia il reato "più grave" in ipotesi di continuazione è una valutazione di fatto del giudice di merito e, se logicamente motivata, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La modifica della struttura del reato continuato (per esempio per estinzione di alcuni capi) può legittimamente comportare una diversa ripartizione degli aumenti o una diversa individuazione del reato più grave senza violare il divieto di reformatio in peius, purché la pena complessiva non aumenti ingiustificatamente.
  • La congruità della pena e la valutazione delle aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge un vizio di logica, arbitrarietà o insufficiente motivazione.
  • Quando si contesta in appello o in Cassazione la qualificazione giuridica o la prevalenza di un capo rispetto ad un altro, è utile indicare in modo chiaro e specifico l'effetto favorevole concreto che si intende ottenere, collegando la censura a singoli elementi della motivazione impugnata.

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