Cassazione Penale, Sentenza n. 39748/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata aveva richiesto il patrocinio a spese dello Stato dichiarando per l'anno 2020 redditi pari a euro 9.367,00 e ottenendo l'ammissione. Accertamenti della Guardia di Finanza hanno però rilevato redditi effettivi pari a euro 14.327,29. L'imputata è stata ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del beneficio. In Cassazione la ricorrente ha censurato la sentenza per mancato accertamento del dolo richiesto dalla norma e per vizio di motivazione; ha inoltre richiamato artt. 640 e 483 c.p. e 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna del Tribunale di Crotone. I giudici di merito avevano riconosciuto il dolo generico sulla base della significativa discrepanza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente percepiti, rilevando che le false indicazioni sul proprio reddito rientravano nella sfera di conoscenza dell'imputata e avevano consentito l'accesso a un beneficio indebito. Conseguentemente è stata confermata la condanna con attenuanti generiche e diminuzione per il rito abbreviato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Le false indicazioni o omissioni relative alla dichiarazione dei redditi per ottenere il patrocinio a spese dello Stato integrano l'elemento oggettivo del reato e richiedono il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito non è necessaria per il reato ma può assumere rilievo come indizio dell'elemento soggettivo (dolus).
art. 640 c.p.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di valutazione in tema di frode; i giudici di merito non hanno ritenuto che le doglianze sollevate implichino un'applicazione errata o siano pertinenti a invertire la valutazione del dolo relativa all'art. 95.
art. 483 c.p.
Richiamato dalla difesa in motivi aggiuntivi; la Cassazione non ha ritenuto che le doglianze connesse al falso materiale o formale rilevassero per modificare l'esito, avendo già i giudici di merito motivato la sussistenza del dolo rispetto alle dichiarazioni reddituali.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa con riferimento a profili procedurali; la Corte ha ritenuto i motivi generici e ripetitivi e non ha rinvenuto vizio procedurale che giustificasse l'annullamento.
Cass. Sez.4, n. 37144 del 05/06/2019 (Bonelli)
Precisa che il dolo generico deve essere rigorosamente provato e che l'ipotesi di condotta colposa non è sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 95.
Cass. Sez.4, n. 35969 del 29/05/2019 (dep. 13/08/2019)
Stabilisce che l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito, pur non essendo necessaria per l'elemento oggettivo, può avere rilievo indiziario sull'elemento soggettivo (dolus) quando rilevabile.
Massime di principio
- La presentazione di dichiarazioni false o omissioni nelle istanze per patrocinio a spese dello Stato integra reato solo se sussiste il dolo generico; la semplice negligenza non è sufficiente.
- Una discrepanza significativa tra redditi dichiarati e redditi effettivamente percepiti costituisce un indizio forte del dolo, soprattutto quando riguarda dati che rientrano nella piena conoscenza del dichiarante (es. propri redditi da lavoro).
- L'effettiva insussistenza delle condizioni per il beneficio non è necessaria per l'integrazione del reato, ma può rafforzare la prova del dolo quando è dimostrabile.
- Per resistere con successo in sede di legittimità è necessario formulare censure specifiche e motivate rispetto alla valutazione probatoria e alla motivazione del giudice di merito; motivi generici o ripetitivi sono di norma inammissibili.
- La percezione dell'ottenimento di un vantaggio (accesso al beneficio) tramite la dichiarazione falsificatoria è un elemento che i giudici possono utilizzare per ritenere provato l'elemento soggettivo del reato.
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