Sentenza n. 2050/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione urbanistica, servizio edilizia privata n. 1419/2022 del 6 luglio 2022, pratica n. 214/2006, con cui il dirigente del Servizio edilizia privata ha disposto il “diniego dell’istanza di Sanatoria Giurisprudenziale con opere di completamento, Pratica 214/2006 prot. GA 2442/2006, per le motivazioni sopra espresse, in quanto: - il fabbricato accessorio è stato abusivamente realizzato in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica; - la loggia è stata abusivamente realizzata in aderenza al fronte dell’edificio principale in difformità dal titolo edilizio”, ordinando altresì al signor Piero Vannucci “la demolizione delle opere abusive sopra citate e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, trascorso infruttuosamente il termine indicato per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi l’Amministrazione Comunale eseguirà la demolizione e rimessa in pristino a spese dei responsabili dell’abuso”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ancorché allo stato incognito, tra cui la comunicazione di preavviso di rigetto prot. GP 267610/2018 del 20 agosto 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di sanatoria con opere di completamento e contestuale ordine di demolizione e rimessione in pristino, relativo a una loggia presso l’edificio principale e a un ampliamento del fabbricato accessorio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario impugnava il provvedimento comunale del 6 luglio 2022, adottato sulla pratica di sanatoria presentata il 16 gennaio 2006 per tre interventi distinti: un ampliamento del fabbricato accessorio realizzato nel 1997, una loggia realizzata nel 1998 in aderenza all’edificio principale e un vano esterno realizzato nel 2005 in difformità dalla DIA. La relazione allegata all’istanza indicava come non sanabile l’intervento del 1997; per la loggia era richiesto l’accertamento di conformità e per il vano del 2005 una sanatoria con opere di completamento. L’immobile ricade in zona agricola di particolare interesse culturale, in area tutelata paesaggisticamente; nel 2020 la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole alla compatibilità paesaggistica della sola loggia. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed eccesso di potere, perché il diniego definitivo si fondava su ragioni nuove, non indicate nel preavviso di rigetto del 2018, in particolare sulla non separabilità degli interventi e sulla mancata verifica della disciplina urbanistica e sismica. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e travisamento: negava la contraddittorietà dell’istanza, sosteneva l’autonomia e la sanabilità separata della loggia e del vano del 2005 e affermava che la conformità della loggia dovesse essere verificata rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione e della domanda, non a quelle attuali. Il Comune opponeva l’unitarietà e l’insanabilità degli abusi e invocava l’art. 21-octies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e annullato il diniego limitatamente alla loggia (intervento sub b). Ha ritenuto che il preavviso di rigetto non avesse anticipato le ragioni poi poste a fondamento del diniego: in particolare, non aveva contestato che la loggia incidesse sulla stessa unità immobiliare comprendente il manufatto accessorio, né la mancata verifica della disciplina sismica. La loggia, aperta su tre lati, era materialmente e funzionalmente autonoma e scindibile dagli altri abusi; inoltre, ne era già stata autonomamente accertata la compatibilità paesaggistica. Per l’ampliamento del 2005 (sub c), invece, il ricorso è stato respinto: l’intervento aveva prodotto volumi e superfici utili in area vincolata, circostanza che impediva la sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Il contenuto vincolato del diniego, per tale parte, non avrebbe potuto essere diverso e la violazione procedimentale non ne giustificava l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Restano fatti salvi gli ulteriori provvedimenti comunali sulla domanda di sanatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Il percorso procedimentale che impone la normativa di riferimento postula l’almeno tendenziale sovrapposizione tra le considerazioni espresse in seno al preavviso di diniego e quelle contenute nell’atto terminale
Il diniego può precisare le ragioni già prospettate nel preavviso, ma non può fondarsi su ragioni del tutto nuove e non enucleabili dalla comunicazione. La violazione assume rilievo quando gli elementi che il privato avrebbe potuto introdurre nel contraddittorio avrebbero potuto incidere sulla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
in presenza di incrementi di superficie ovvero di cubatura, anche di modesta entità, ... impedisce ... tassativamente, il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato
Quando l’abuso in area vincolata comporta incrementi di superficie o cubatura che precludono la sanatoria paesaggistica, il diniego ha contenuto vincolato; se è palese che il dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, la violazione procedimentale non comporta l’annullamento.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
in presenza di incrementi di superficie ovvero di cubatura, anche di modesta entità, ... impedisce ... tassativamente, il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato
La sanatoria paesaggistica è preclusa quando l’intervento abusivo ha comportato incrementi di superficie o cubatura, anche modesti; in tale ipotesi il diniego è vincolato.
per la quale era stato richiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 140 della l.r. n. 1 del 2005
La disposizione individua il titolo di accertamento di conformità richiesto per la loggia; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento di sanatoria, il provvedimento conclusivo può precisare le ragioni già esposte nel preavviso di rigetto, ma non può fondarsi su ragioni del tutto nuove e non ricavabili da quest’ultimo. La violazione del contraddittorio è rilevante quando gli elementi fattuali o valutativi che il privato avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione avrebbero potuto influire sull’esito.
- Il principio della valutazione unitaria dell’abuso edilizio non impedisce sempre la sanatoria separata di singole opere: la separazione è possibile quando le porzioni abusive sono materialmente e funzionalmente autonome e scindibili, anziché essere inestricabilmente connesse alla costruzione considerata nel suo complesso.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione abusiva di volumi o superfici utili preclude la sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004; se per tale ragione il diniego è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, opera la non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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