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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12203/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni e cauzione di euro 1.000, deducendo violazione di legge per motivazione apparente/apodittica: il decreto avrebbe omesso di indicare elementi sintomatici e probatori idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità sociale. La valutazione si sarebbe fondata solo sulla tipologia dei reati (concorso esterno in associazione mafiosa, artt. 110 e 416-bis c.p.) e su dichiarazioni di collaboratori riferite a periodi (2009-2016) lontani nel tempo rispetto all'adozione della misura (decreto del Tribunale del 13/12/2021), senza indicare elementi di persistenza o reiterazione recente della condotta.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta. Nel motivation la Corte ha statuito che, sebbene le condanne e le dichiarazioni dei collaboratori possano collocare il soggetto nella categoria di pericolosità qualificata (art. 4 d.lgs. n. 159/2011), ciò non esonera il giudice dall'accertare l'attualità della pericolosità. L'epoca remota dei fatti e delle dichiarazioni (fino al 2016) non è sufficiente per dimostrare la persistenza del pericolo nel 2021; la presunzione di stabilità del vincolo mafioso può essere utilizzata solo se sorretta da elementi sintomatici specifici e non come unico fondamento dell'attualità. Conseguentemente il provvedimento è annullato per nuovo esame.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 416-bis cod. pen.

    Le condotte di concorso esterno in associazione mafiosa sono idonee a collocare il soggetto nella categoria di pericolosità qualificata, ma la mera riconducibilità al reato non prova automaticamente l'attualità della pericolosità; è necessaria prova o indizi specifici di persistenza o di rischio concreto di reiterazione.

  • art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011

    La norma indica la categoria di soggetti cui possono essere applicate misure di prevenzione per pericolosità qualificata. La Corte ha ritenuto che l'applicazione richiede non solo l'appartenenza alla fattispecie ma anche la dimostrazione dell'attualità della pericolosità, non ricavabile automaticamente da fatti e dichiarazioni processuali obsolete.

  • art. 4, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 (richiamata)

    La giurisprudenza consente, in presenza di elementi sintomatici di partecipazione al sodalizio, di applicare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo per valutare l'attualità; tuttavia tale presunzione richiede verifica concreto-fatto e non può sostituire l'accertamento di elementi che dimostrino la persistente pericolosità.

Massime di principio

  • Per applicare misure di prevenzione occorre accertare non solo la qualificazione del soggetto (es. concorso esterno in associazione mafiosa) ma anche la 'attualità' della pericolosità: fatti remoti non bastano.
  • Dichiarazioni di collaboratori e condanne passate sono prove utili per l'inquadramento, ma devono essere integrate da elementi che dimostrino persistenza, reiterabilità o influenza attuale sul territorio.
  • La presunzione di stabilità del vincolo mafioso può essere ammessa come strumento probatorio, ma solo se sorretta da specifici elementi sintomatici e non come unico fondamento dell'accertamento dell'attualità.
  • Il giudice di merito, quando ricava la pericolosità da fatti pregressi, deve esplicitare gli elementi di collegamento temporale e comportamentale che giustificano la valutazione di rischio attuale; altrimenti la motivazione è viziosa e il provvedimento annullabile.
  • In situazioni simili è prudente richiedere (o allegare) elementi probatori di persistenza quali attività continuative, rapporti economici o condotte recenti che colleghino il passato criminoso a una condizione di rischio presente.
  • Se il provvedimento viene annullato, il giudice di rinvio deve riesaminare specificamente l'attualità della pericolosità alla luce dei principi indicati dalla Corte di Cassazione.

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