Cassazione Civile, Ordinanza n. 23416/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto presso l'agente di una compagnia assicurativa una proposta contrattuale relativa a un prodotto denominato "AXA Protezione e Patrimonio" e aveva poi consegnato all'agente un assegno bancario non trasferibile per un importo di poco inferiore a quello indicato nel modulo di proposta. Successivamente gli era stata recapitata una polizza con capitale assicurato/investito di importo sensibilmente inferiore. Egli aveva quindi agito per la risoluzione del contratto per inesatto adempimento e per la restituzione della differenza tra la somma versata e quella effettivamente indicata nella polizza. La Corte d'appello, pur ritenendo non provata la stipulazione del contratto di investimento, aveva qualificato la pretesa restitutoria come ripetizione di indebito oggettivo e condannato la compagnia a restituire la differenza, sulla base dell'accertamento che l'assegno fosse stato incassato tramite il conto separato dedicato dell'agente, riconducendo così la somma alla compagnia. La ricorrente ha denunciato: 1) ultrapetizione, sostenendo che l'attore avesse chiesto solo la risoluzione del contratto e non la ripetizione di indebito, e che comunque la pretesa corretta avrebbe dovuto essere risarcitoria ex art. 2049 c.c.; 2) errata applicazione degli artt. 117 e 118 cod. ass. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il versamento sul conto dedicato non provasse l'incasso da parte della compagnia e che tali norme riguardassero solo il pagamento dei premi; 3) omesso esame del fatto decisivo dell'appropriazione indebita da parte dell'agente, che avrebbe impedito di ritenere la compagnia percettrice della somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la domanda di restituzione è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione e che, quando venga meno la causa del pagamento per qualsiasi ragione, il giudice può riconoscere la ripetizione dell'indebito senza incorrere in ultrapetizione, anche se la parte aveva prospettato una diversa causa di caducazione del rapporto. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure con cui la ricorrente mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla percezione della somma da parte della compagnia e sulla conseguente obbligazione restitutoria. È stata quindi confermata la condanna della compagnia al pagamento della somma di Euro 28.779,94, oltre interessi e spese, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non incorre in ultrapetizione quando accoglie la domanda restitutoria sulla base di una diversa causa di caducazione del titolo, purché resti ferma la fattispecie concreta allegata
art. 360 n. 4 c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione
art. 1453 c.c.
salvo in ogni caso il risarcimento del danno
la domanda di risoluzione non contiene automaticamente la domanda restitutoria
art. 2033 c.c.
la ripetizione di indebito è l'azione restitutoria conseguente al venir meno della causa del pagamento
art. 2049 c.c.
richiamato dalla ricorrente come diversa base di responsabilità, ma non ritenuto pertinente alla decisione
art. 117 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
richiamato per il regime del conto separato degli intermediari assicurativi; la Corte non vi ha desunto una regola automatica di imputazione soggettiva delle somme, ma ha ritenuto che la censura investisse in realtà un accertamento di fatto
art. 118 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario si considera effettuato direttamente all'impresa; la Corte ha però escluso che la norma imponesse la tesi sostenuta dalla ricorrente in modo automatico
art. 2697 c.c.
invocato per l'onere della prova, ma la censura è stata ricondotta a una contestazione dell'accertamento di merito
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo come criterio interpretativo delle norme del codice delle assicurazioni
artt. 117 e 118 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
disciplinano il conto separato e l'opponibilità del pagamento all'impresa, ma non consentono, secondo la ricorrente, deduzioni automatiche diverse da quelle valorizzate in sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- Quando viene meno la causa del pagamento o del trasferimento patrimoniale, la pretesa restitutoria va qualificata come ripetizione di indebito oggettivo; la ragione specifica del venir meno del titolo può essere diversa da quella originariamente prospettata dalla parte senza che ciò integri ultrapetizione.
- La domanda di risoluzione del contratto e la domanda di restituzione sono autonome: il rigetto della prima non esclude l'accoglimento della seconda se sono provati i presupposti dell'indebito.
- Il giudice può qualificare diversamente la domanda restitutoria in base ai fatti storici allegati, purché resti immutato il nucleo fattuale della pretesa e il bene della vita richiesto.
- Non è deducibile in cassazione come vizio di violazione di legge o di omesso esame del fatto una censura che miri, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto storico.
- Le norme sul conto separato dell'intermediario assicurativo e sul pagamento del premio all'intermediario in buona fede non trasformano automaticamente ogni versamento sul conto dedicato in un incasso della compagnia; l'affermazione della percezione da parte dell'impresa resta un accertamento di merito fondato sulle prove acquisite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →