Ordinanza n. 314/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1934/2023 pubblicata il 21.09.2023 emessa dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 10.03.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso; 2. condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, da utilizzare non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della CARTA stessa, ovvero, in via alternativa, a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici innanzi indicati (oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, con decorrenza per ciascuna tranche dal 1° gennaio di ciascun anno di riferimento); 3. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell’I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario”, e per la nomina per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, sul riconoscimento del beneficio economico della Carta docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, n. 1934/2023, passata in giudicato e notificata all’amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui per ciascun anno scolastico indicato, imponendo al Ministero di garantirne la fruizione mediante accredito sulla Carta docente oppure, in alternativa, di corrispondere il relativo importo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali, nonché le spese di giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, poiché il ricorso, notificato l’8 luglio 2025 e depositato il 19 novembre 2025, sarebbe stato depositato oltre il termine di quindici giorni previsto, in materia di ottemperanza, dall’art. 87, comma 3, c.p.a. mediante dimezzamento del termine ordinario di deposito previsto dall’art. 45 c.p.a., e comunque oltre il termine ordinario di trenta giorni.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del deposito del ricorso. Ha richiamato l’art. 87, comma 3, c.p.a., secondo cui nei giudizi camerali indicati dal comma 2, tra cui il giudizio di ottemperanza, i termini processuali sono dimezzati, salvo il termine per la notificazione del ricorso introduttivo nei giudizi di primo grado. Ha quindi ritenuto possibile che il deposito effettuato il 19 novembre 2025, a fronte della notificazione dell’8 luglio 2025, fosse tardivo sia rispetto al termine dimidiato di quindici giorni sia rispetto al termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., il giudice dichiara d’ufficio l’irricevibilità del ricorso quando accerta la tardività della notificazione o del deposito e che il termine di deposito ha natura perentoria, salvo i casi restrittivamente interpretati di errore scusabile. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate alla questione preliminare della ricevibilità e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Il giudizio resta pertanto interlocutorio.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo
Nel giudizio di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati, con esclusione, nel primo grado, del termine per notificare il ricorso introduttivo.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito del ricorso, ordinariamente di trenta giorni, è stato considerato dal Collegio anche nella sua versione dimidiata di quindici giorni per il giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito
La tardività della notificazione o del deposito determina l’irricevibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rispetto alla quale ritiene necessario il contraddittorio, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, in quanto rito camerale rientrante tra quelli soggetti all’art. 87, comma 3, c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto a quello ordinario, mentre nel primo grado resta non dimezzato il termine per la notificazione del ricorso introduttivo.
- Il termine per il deposito del ricorso amministrativo ha natura perentoria ed è espressione di un principio di ordine pubblico processuale; il giudice non può prorogarlo o disattenderlo, salvo i casi restrittivamente interpretati di errore scusabile.
- La tardività del deposito del ricorso comporta l’irricevibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Se il giudice rileva d’ufficio, dopo la trattazione, una questione preliminare potenzialmente decisiva per la ricevibilità del ricorso, deve assegnare alla parte un termine per presentare memorie sulla questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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