Sentenza n. 2873/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell’istanza di accesso documentale del Comune, relativo agli atti concernenti l’ammissione e il ricovero di persone con disabilità psichica presso comunità alloggio, ai piani terapeutici e alla documentazione sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune, che negli anni aveva sostenuto le spese per il ricovero di quattordici persone con gravi disabilità psichiche presso comunità alloggio e intendeva tutelare in giudizio la propria pretesa affinché i relativi oneri fossero posti a carico del servizio sanitario, ha impugnato il riscontro parziale dell’ASP alla richiesta di accesso del 26 gennaio 2026. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio e ingiustizia manifesta. Ha contestato il mancato rilascio degli atti e delle note che avevano sollecitato o disposto gli inserimenti nelle comunità, la trasmissione soltanto per stralci dei piani terapeutici individualizzati e l’omessa ostensione dei verbali di verifica relativi, in particolare, al 2017 e al 2022 e anni successivi. Ha sostenuto che la finalità difensiva e il proprio coinvolgimento istituzionale nella formazione degli atti giustificassero l’accesso anche ai dati sanitari e che le note relative agli inserimenti dovessero essere comprese nella richiesta. L’ASP ha opposto che non esistevano autorizzazioni sanitarie formali al ricovero, che i dati sanitari erano riservati e che il Comune non aveva dimostrato il necessario nesso di strumentalità; ha inoltre sostenuto che alcuni atti fossero già in possesso del Comune o non fossero stati richiesti. Il TAR ha rilevato d’ufficio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e ne ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha respinto la domanda quanto ai piani terapeutici e alla documentazione diagnostica e sanitaria (documenti indicati alle lettere b) e c)): trattandosi di dati relativi alla salute, il Comune non aveva dimostrato che la loro ostensione fosse imprescindibile per provare la necessità dei ricoveri, né aveva quindi comprovato il nesso di strumentalità necessaria tra quei documenti e la tutela della propria pretesa. Ha invece accolto la domanda relativa alla documentazione della lettera a): dalle stesse deduzioni dell’ASP risultava che l’ammissione in comunità era preceduta da determinazioni e valutazioni dei competenti organi sanitari sulla congruità dell’inserimento rispetto alle condizioni dell’interessato. Tali atti erano indispensabili per verificare la circostanza dalla quale il Comune faceva dipendere l’imputazione degli oneri di ricovero all’ASP. La richiesta comprendeva anche le note dell’Azienda sull’ammissione, che l’ASP aveva ammesso esistere; non poteva dunque essere respinta sul presupposto che riguardasse soltanto formali autorizzazioni. L’ASP è stata condannata a mettere a disposizione la documentazione accolta entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Spese compensate per la soccombenza parziale.
Norme richiamate
artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990
Invece non sono accessibili le informazioni in possesso della P.A., che non abbiano forma di documento amministrativo. Infine, la disposizione in discorso prevede altresì che l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si debba uniformare al principio di leale cooperazione.
L’accesso riguarda documenti amministrativi e, nei rapporti tra amministrazioni, deve essere esercitato secondo leale cooperazione. L’accesso difensivo ai documenti contenenti dati sensibili è garantito soltanto nei limiti di stretta indispensabilità e secondo le condizioni previste per i dati relativi alla salute.
art. 60 d.lgs. 196/2003
Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
Per ottenere documenti contenenti dati sulla salute, la situazione giuridica da tutelare deve avere rango almeno pari ai diritti dell’interessato, oppure consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; l’accesso richiede inoltre la dimostrazione della necessità e dell’indispensabilità dei documenti rispetto alla tutela invocata.
art. 116 c.p.a.
la Pubblica Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’Autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla Pubblica Amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di un’evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241/1990.
Nel giudizio di accesso difensivo non spetta all’amministrazione o al giudice dell’accesso anticipare il giudizio sulla rilevanza o decisività della prova nel processo di merito; occorre verificare il nesso di strumentalità tra documento e situazione da tutelare, escludendo l’accesso solo quando il collegamento sia evidentemente e assolutamente assente.
Massime di principio
- Per l’accesso difensivo a documenti contenenti dati relativi alla salute, non basta una generica allegazione di esigenze probatorie o difensive: l’istante deve individuare e comprovare il nesso di strumentalità necessaria tra ciascun documento richiesto e la specifica situazione giuridica che intende tutelare, dimostrandone la stretta indispensabilità e il rispetto del criterio di pari rango.
- Nel giudizio di accesso difensivo, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nell’eventuale giudizio di merito; devono verificare il collegamento necessario con l’esigenza difensiva, salvo che esso sia evidentemente e assolutamente mancante.
- Quando l’accesso riguarda atti che documentano le valutazioni sanitarie poste a presupposto dell’inserimento in una struttura, l’ostensione può essere indispensabile se tali valutazioni sono pertinenti alla specifica pretesa difensiva dell’istante, anche se la richiesta non si limita a provvedimenti formali di autorizzazione.
- Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, il principio di leale cooperazione impone all’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso di rendere disponibili le determinazioni e le note esistenti pertinenti all’oggetto richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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