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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43657/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quattro motivi di ricorso: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione sulla mancata prova che i capi (50) furono acquistati dalla moglie dell'imputato durante una fiera; la difesa aveva depositato articoli di stampa a sostegno; (2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che, essendo l'imputato assolto dal reato presupposto ex art. 474 c.p., doveva essere considerato acquirente finale e dunque soggetto a illecito amministrativo (d.l. 14/3/2005, n. 35) e non a responsabilità penale; (3) errata applicazione dell'art. 712 c.p., ritenendo che al più ricorresse la contravvenzione prescritta; (4) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e illogicità nella negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondato e reiterativo, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano condannato Masellis a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa per ricettazione di 50 capi con marchio contraffatto. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sulla carenza di prova che giustificasse l'acquisto per "fabbisogno familiare" (numero elevato di capi, genericità delle deduzioni difensive e assenza dell'imputato in dibattimento) e ha condiviso gli indizi di consapevolezza: assenza di documentazione fiscale e identica corrispondenza di barcode/matricola su tutte le etichette. Ha inoltre confermato che la ricettazione può essere provata anche per prova indiziaria e che è punibile a titolo di dolo eventuale; ha escluso la contravvenzione ex art. 712 c.p. e precisato che l'attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante e non un reato autonomo. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti dell'imputato. A norma dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul reato di ricettazione; la Corte ha richiamato che il quarto comma è una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma di reato; la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi indiziari.

  • art. 474 cod. pen.

    Riguarda il commercio di prodotti con segni falsi; l'imputato era stato assolto da questo reato, ma l'assoluzione non esclude la responsabilità per ricettazione contestata (art. 648).

  • art. 473 cod. pen.

    Riferimento alla contraffazione dei marchi, indicata come reato presupposto della ricettazione (commesso da altri).

  • art. 712 cod. pen.

    Norma sulla contravvenzione richiamata dal ricorrente; la Corte ha escluso la configurabilità della sola contravvenzione nel caso concreto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti con il rilievo dei gravi precedenti dell'imputato.

  • decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Riferito dalla difesa come fonte di responsabilità amministrativa per l'acquirente finale; la Corte non ha ritenuto che tale argomento escludesse la rilevanza penale della ricettazione nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese e, qui, l'applicazione della sanzione pecuniaria per la colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato per la procedura di trattazione scritta in Cassazione (assenza di discussione orale), applicato secondo la normativa vigente.

Massime di principio

  • La prova della consapevolezza della provenienza illecita nella ricettazione può essere desunta da elementi indiziari, inclusa l'assenza di documentazione fiscale, la quantità di merce e elementi di uniformità (es. barcode identici).
  • L'assoluzione dal reato presupposto (es. commercio di prodotti con segni falsi) non esclude automaticamente la responsabilità per ricettazione; le due fattispecie hanno presupposti e valutazioni probatorie distinte.
  • Il quarto comma dell'art. 648 c.p. costituisce una circostanza attenuante e non una fattispecie autonoma; non opera automaticamente per la sola qualifica di acquirente finale.
  • La ricettazione può essere punita anche a titolo di dolo eventuale quando l'agente rappresenti e accetti il rischio della provenienza illecita della cosa.
  • Il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi prodotti dalle parti purché motivi adeguatamente sulle circostanze ritenute decisive; valutazioni di fatto ben motivate dalla Corte d'appello sono difficilmente sovvertibili in Cassazione.
  • Precedenti penali gravi possono legittimamente impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Proporre ricorsi in Cassazione con motivi reiterativi o manifestamente infondati può comportare non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.

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