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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21750/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sfavorevole all'imputato è rimasta ferma, non essendo stata riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La censura era diretta a contestare la valutazione negativa espressa dal giudice di merito sulla tenuità dell'offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo di deduzioni già formulate in appello e già disattese, dunque non specifico, e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice territoriale aveva motivato in modo congruo richiamando l'entità del danno, anche non patrimoniale, arrecato agli ambienti dell'amministrazione penitenziaria mediante la condotta di danneggiamento contestata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie; il giudizio di diniego può fondarsi anche su una valutazione negativa di uno solo dei criteri rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri relativi alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo sono richiamati come criteri da considerare nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione dell'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere specifica e confrontarsi in modo argomentato con la motivazione resa dal giudice di merito; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata attraverso un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete del caso, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., e la negazione della causa di non punibilità è legittima se sorretta da motivazione non illogica su uno dei parametri rilevanti.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., i criteri indicati dalla norma operano cumulativamente nel giudizio positivo di tenuità, ma sono alternativi nel giudizio negativo: la sola valorizzazione negativa di uno di essi può legittimare il diniego dell'istituto.
  • In sede di legittimità non può ottenere accoglimento una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto alla congrua motivazione del giudice di appello sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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