Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, la cessione totalitaria delle partecipazioni di una società in accomandita semplice come se fosse un trasferimento immobiliare, valorizzando la consistenza immobiliare della società e altre operazioni collegate tra le parti. L'avviso era stato notificato ai cedenti, al cessionario, al liquidatore e al socio unico della società cessionaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, per il liquidatore e il socio unico della società cessionaria, la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi in tema di loro responsabilità e legittimazione passiva; dall'altro, per i cedenti, l'omessa pronuncia, la violazione di norme catastali e, soprattutto, la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 10-bis l. n. 212/2000, sostenendo che l'Ufficio non potesse utilizzare elementi extratestuali e atti collegati per tassare l'operazione come cessione d'azienda o trasferimento immobiliare, in assenza dei presupposti e delle garanzie proprie dell'abuso del diritto.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso dei cedenti, ritenendo decisivo il nuovo assetto dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla Corte costituzionale: l'imposta di registro va applicata solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto registrato, senza considerare atti collegati o dati extratestuali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi e annullando l'atto impositivo. L'annullamento è stato esteso anche al liquidatore e al socio unico della società cessionaria, per effetto oggettivo della decisione favorevole resa nei confronti dei coobbligati. Le spese dell'intero giudizio sono state regolate conseguentemente.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
"l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione"; "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati"
La norma, nel testo applicabile, impone di qualificare l'atto ai fini dell'imposta di registro solo in base agli elementi risultanti dall'atto stesso; non consente di ricostruire la causa reale dell'intera operazione mediante elementi esterni o atti collegati.
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato come norma attributiva dei poteri dell'Ufficio, in collegamento con l'art. 20 T.U.R. nella riqualificazione dell'operazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato dai ricorrenti in tema di responsabilità del liquidatore e dei soci della società estinta, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso definito sulla questione dell'art. 20 T.U.R.
art. 2945 c.c.
Richiamato nei motivi dei ricorrenti relativi alla responsabilità del liquidatore e del socio unico.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme processuali indicate come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi.
art. 335 c.p.c.
Richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
art. 370 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento preliminare sulla natura incidentale del ricorso successivo notificato dopo il primo ricorso.
art. 371 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento preliminare sulla natura incidentale del ricorso successivo.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per giustificare la possibilità di decidere la causa sulla questione più agevole e decisiva.
art. 10-bis l. n. 212 del 2000
È la sede corretta in cui possono rilevare elementi extratestuali e collegamenti negoziali, ma solo con i relativi presupposti sostanziali e le garanzie procedimentali previste dalla disciplina antiabuso.
art. 1306 c.c.
La decisione favorevole resa nei confronti di alcuni coobbligati può estendersi agli altri, evitando la separazione dei giudizi e la sospensione del processo.
art. 3 Cost.
Richiamato nel dibattito sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 T.U.R., ma la Consulta ha escluso il contrasto.
art. 53 Cost.
Richiamato nel dibattito sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 T.U.R., ma la Consulta ha escluso il contrasto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere effettuata, nel testo applicabile, esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati.
- La riqualificazione di una cessione di partecipazioni come trasferimento immobiliare o come operazione diversa non può essere fondata sulla ricostruzione della causa reale dell'intera operazione economica, se tale ricostruzione richiede dati esterni all'atto registrato.
- Gli eventuali profili antielusivi di un'operazione tributaria devono essere trattati, se ne ricorrono i presupposti, mediante la disciplina specifica dell'abuso del diritto, con le garanzie procedimentali previste, e non attraverso l'art. 20 T.U.R. come norma interpretativa estensiva.
- Quando il ricorso viene accolto per una ragione comune e oggettiva rispetto a più coobbligati, l'effetto favorevole può estendersi anche agli altri ricorrenti, in coerenza con l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.
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