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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, la cessione totalitaria delle partecipazioni di una società in accomandita semplice come se fosse un trasferimento immobiliare, valorizzando la consistenza immobiliare della società e altre operazioni collegate tra le parti. L'avviso era stato notificato ai cedenti, al cessionario, al liquidatore e al socio unico della società cessionaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, per il liquidatore e il socio unico della società cessionaria, la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi in tema di loro responsabilità e legittimazione passiva; dall'altro, per i cedenti, l'omessa pronuncia, la violazione di norme catastali e, soprattutto, la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 10-bis l. n. 212/2000, sostenendo che l'Ufficio non potesse utilizzare elementi extratestuali e atti collegati per tassare l'operazione come cessione d'azienda o trasferimento immobiliare, in assenza dei presupposti e delle garanzie proprie dell'abuso del diritto.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso dei cedenti, ritenendo decisivo il nuovo assetto dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla Corte costituzionale: l'imposta di registro va applicata solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto registrato, senza considerare atti collegati o dati extratestuali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi e annullando l'atto impositivo. L'annullamento è stato esteso anche al liquidatore e al socio unico della società cessionaria, per effetto oggettivo della decisione favorevole resa nei confronti dei coobbligati. Le spese dell'intero giudizio sono state regolate conseguentemente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione"; "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati"

    La norma, nel testo applicabile, impone di qualificare l'atto ai fini dell'imposta di registro solo in base agli elementi risultanti dall'atto stesso; non consente di ricostruire la causa reale dell'intera operazione mediante elementi esterni o atti collegati.

  • art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato come norma attributiva dei poteri dell'Ufficio, in collegamento con l'art. 20 T.U.R. nella riqualificazione dell'operazione.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Invocato dai ricorrenti in tema di responsabilità del liquidatore e dei soci della società estinta, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso definito sulla questione dell'art. 20 T.U.R.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nei motivi dei ricorrenti relativi alla responsabilità del liquidatore e del socio unico.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme processuali indicate come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento preliminare sulla natura incidentale del ricorso successivo notificato dopo il primo ricorso.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento preliminare sulla natura incidentale del ricorso successivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato per giustificare la possibilità di decidere la causa sulla questione più agevole e decisiva.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    È la sede corretta in cui possono rilevare elementi extratestuali e collegamenti negoziali, ma solo con i relativi presupposti sostanziali e le garanzie procedimentali previste dalla disciplina antiabuso.

  • art. 1306 c.c.

    La decisione favorevole resa nei confronti di alcuni coobbligati può estendersi agli altri, evitando la separazione dei giudizi e la sospensione del processo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel dibattito sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 T.U.R., ma la Consulta ha escluso il contrasto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel dibattito sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 T.U.R., ma la Consulta ha escluso il contrasto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere effettuata, nel testo applicabile, esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati.
  • La riqualificazione di una cessione di partecipazioni come trasferimento immobiliare o come operazione diversa non può essere fondata sulla ricostruzione della causa reale dell'intera operazione economica, se tale ricostruzione richiede dati esterni all'atto registrato.
  • Gli eventuali profili antielusivi di un'operazione tributaria devono essere trattati, se ne ricorrono i presupposti, mediante la disciplina specifica dell'abuso del diritto, con le garanzie procedimentali previste, e non attraverso l'art. 20 T.U.R. come norma interpretativa estensiva.
  • Quando il ricorso viene accolto per una ragione comune e oggettiva rispetto a più coobbligati, l'effetto favorevole può estendersi anche agli altri ricorrenti, in coerenza con l'economia processuale e la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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