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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8117/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

A seguito di un parto avvenuto presso una struttura ospedaliera e dell’insorgenza di gravissimi postumi permanenti per il neonato, i genitori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, convennero la struttura davanti al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni ascritti alla condotta negligente dei sanitari. Il Tribunale, con sentenza del 27 settembre 2016, accertò la responsabilità della struttura e la condannò al risarcimento, ma rigettò la domanda di manleva contro le assicuratrici: la condotta colposa risaliva al 2002, mentre la richiesta risarcitoria fu formulata dalla struttura per la prima volta nell’agosto 2009, dopo la scadenza delle polizze. Le polizze Cattolica-Duomo, efficaci dal 2001 al 2005 e rinnovate sino al 31 dicembre 2005, prevedevano la copertura delle richieste presentate durante la loro efficacia per fatti verificatisi nel periodo assicurato o, con retroattività, entro i tre anni precedenti la stipula. La polizza Carige, efficace dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2008 e rinnovata sino al maggio 2009, copriva richieste relative a fatti colposi compiuti durante la garanzia o, retroattivamente, dal 31 dicembre 2000, ma la richiesta era stata avanzata dopo la scadenza. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3234/2018 depositata il 15 maggio 2018, rigettò l’appello e confermò la validità delle clausole claims made e la conseguente non operatività delle polizze. La struttura ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) denunciò, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362, 1341, 1917 e 1882 c.c., sostenendo che la clausola claims made fosse una condizione limitativa della responsabilità, vessatoria e inefficace perché non specificamente sottoscritta, e che il sinistro fosse comunque avvenuto durante il tempo assicurato; contestò inoltre la valutazione della sua consapevolezza circa il funzionamento della clausola; (2) denunciò violazione dell’art. 1322, secondo comma, c.c., contestando la meritevolezza della clausola della polizza Cattolica; (3) denunciò violazione degli artt. 1322, secondo comma, e 1932 c.c., sostenendo l’immeritevolezza della clausola priva di copertura postuma, perché avrebbe attribuito all’assicuratore un vantaggio sproporzionato e posto l’assicurato in soggezione rispetto a una richiesta di terzo futura e incerta; (4) denunciò, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla polizza indicata nel motivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha ribadito che la clausola claims made mista o impura, che subordina la copertura sia alla commissione del fatto illecito sia alla presentazione della richiesta risarcitoria entro il periodo previsto, delimita l’oggetto della garanzia e non limita la responsabilità ai sensi dell’art. 1341 c.c.; pertanto non è vessatoria per il solo fatto di non essere stata specificamente approvata. Ha inoltre affermato che il modello claims made non è, in quanto tale, immeritevole: la tutela del contraente va valutata, per il singolo contratto, sul piano della causa concreta e del rispetto dei limiti legali nella determinazione del contenuto, con particolare riguardo all’eventuale arbitrario squilibrio tra rischio assicurato e premio. Nel caso concreto la Corte d’Appello aveva valutato la struttura delle polizze, la consapevolezza delle parti circa il loro funzionamento, l’assenza di imposizione da parte dell’assicuratore e l’assenza di uso strumentale della facoltà di recesso; tali accertamenti di fatto non erano sindacabili in cassazione nei termini prospettati. Anche la polizza Carige, pur priva di copertura postuma, includeva fatti verificatisi nel lungo periodo retroattivo: la copertura poteva quindi operare fino all’ultimo giorno di efficacia per richieste concernenti fatti pregressi, senza che la mancanza di una garanzia postuma determinasse di per sé l’immeritevolezza. Le contestazioni sulla buona fede erano inammissibili, non essendo dedotte nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensato le spese del giudizio di legittimità in considerazione dell’intervento delle Sezioni Unite successivo alla proposizione del ricorso e dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1882 c.c.

    In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904 e 1918 c.c.), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l’assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta.

    L’assicurazione della responsabilità civile è ricondotta al tipo dell’assicurazione contro i danni e tutela l’assicurato dal rischio patrimoniale connesso alle conseguenze della responsabilità.

  • art. 1904 c.c.

    In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904 e 1918 c.c.), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l’assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta.

    La pronuncia richiama l’art. 1904 c.c. nell’inquadramento dell’assicurazione della responsabilità civile come sottotipo dell’assicurazione contro i danni, diretto a trasferire al garante il rischio delle conseguenze patrimoniali della responsabilità.

  • art. 1917 c.c.

    Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell’oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta; la clausola, “claims made”, invece, è da ritenersi limitativa dell’oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti; in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016).

    La disciplina codicistica assume come modello la copertura dei fatti generatori di richieste risarcitorie verificatisi nel periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data della richiesta; tuttavia tale modello è derogabile. La clausola claims made delimita il rischio e l’oggetto della garanzia mediante un requisito temporale relativo alla richiesta, senza per ciò solo limitare la responsabilità dell’assicurato.

  • art. 1918 c.c.

    In linea con le recenti pronunce di questa S.C. a sezioni unite (9140/2016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo "assicurazione contro i danni" (artt. 1882 e 1904 e 1918 c.c.), si inquadra il sottotipo "assicurazione della responsabilità civile", caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l’assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta.

    L’art. 1918 c.c. è richiamato, insieme alle norme che definiscono il tipo assicurativo contro i danni, nell’inquadramento dell’assicurazione della responsabilità civile come forma di trasferimento del rischio patrimoniale al garante.

  • art. 1932 c.c.

    siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l’art. 1917 c.c., comma 1, menzionato dall’art. 1932 c.c., tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell’esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322 c.c., comma 1), modulare l’obbligo del garante di tenere indenne il garantito;

    Poiché l’art. 1917, primo comma, c.c. non è incluso tra le disposizioni inderogabili indicate dall’art. 1932 c.c., le parti possono derogare al modello loss occurrence e definire contrattualmente l’estensione temporale della garanzia.

  • art. 1341 c.c.

    Una clausola, invero, è limitativa di responsabilità quando limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o esclude il rischio garantito, e cioè esclude una responsabilità che, rientrando nell’oggetto del contratto, sarebbe altrimenti (in mancanza appunto della clausola) insorta; la clausola, “claims made”, invece, è da ritenersi limitativa dell’oggetto del contratto, in quanto riguarda il contenuto ed i limiti stessi della garanzia assicurativa, atteso che la stessa specifica il rischio garantito, allo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti; in altre parole, la clausola in questione circoscrive la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. 17783/2014; Cass. S.U. 9140/2016).

    La clausola claims made, poiché delimita l’oggetto e il rischio coperto anziché escludere una responsabilità altrimenti compresa nella garanzia, non è una clausola limitativa della responsabilità soggetta alla specifica approvazione prevista dall’art. 1341 c.c.

  • art. 1322, comma 1, c.c.

    la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell’assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell’attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell’assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati; a tal fine va dato massimo rilievo all’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio (Cass. 22437/2018);

    La validità concreta della clausola claims made va valutata considerando la causa concreta del contratto e il rispetto dei limiti legali nella determinazione del contenuto, con attenzione all’equilibrio sinallagmatico e all’eventuale arbitrario squilibrio tra rischio assicurato e premio.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    da siffatta collocazione del modello “claims made” nell’area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l’aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1;

    Il modello assicurativo claims made, ricondotto all’area della tipicità legale, non è soggetto al test di meritevolezza previsto per i contratti atipici; resta possibile verificare, sul piano della causa concreta e dei limiti legali, l’equilibrio e la concreta regolazione degli interessi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    siffatte valutazioni, implicando questioni di fatto, sono insindacabili in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non invocato dalla ricorrente;

    Le valutazioni di fatto della Corte territoriale sulla consapevolezza delle parti e sulle modalità concrete di stipulazione non sono riesaminabili in cassazione al di fuori dei limiti previsti dalla formulazione vigente del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata in ordine alla polizza (OMISSIS).

    La norma è stata invocata per denunciare un’omessa pronuncia sulla polizza; il motivo è stato esaminato congiuntamente agli altri e dichiarato infondato, poiché la Corte ha ritenuto esaminate le polizze anche tramite il rinvio alla sentenza di primo grado e la sostanziale identità delle clausole.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso presentato dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell’assicurazione della responsabilità civile le parti possono derogare al modello loss occurrence dell’art. 1917 c.c., poiché il primo comma della disposizione non è inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c., e possono subordinare la copertura alla presentazione della richiesta risarcitoria entro il periodo contrattualmente stabilito.
  • La clausola claims made che richiede che il fatto illecito e la richiesta risarcitoria ricadano entro i periodi temporali stabiliti delimita l’oggetto e il rischio della garanzia; non costituisce, per ciò solo, una limitazione della responsabilità soggetta alla specifica approvazione prevista dall’art. 1341 c.c.
  • Poiché il modello claims made è ricondotto alla tipicità legale, non è assoggettato al test di meritevolezza degli interessi previsto dall’art. 1322, secondo comma, c.c. La concreta disciplina contrattuale resta verificabile alla luce della causa concreta, dei limiti di legge e dell’equilibrio sinallagmatico, anche rispetto all’eventuale arbitrario squilibrio tra rischio assicurato e premio.
  • La mancanza di una copertura postuma non rende di per sé immeritevole una clausola claims made quando la polizza assicura, durante la propria efficacia, anche richieste relative a fatti verificatisi in un significativo periodo retroattivo; la valutazione dipende dalla concreta struttura della garanzia e dall’assetto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

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