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Sentenza

Sentenza n. 4714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna di rigore per otto giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare. La sanzione era stata irrogata perché, durante un’operazione speciale sotto copertura svolta tra il dicembre 2020 e l’ottobre 2021, egli avrebbe omesso intenzionalmente e reiteratamente di comunicare alla scala gerarchica numerose informazioni sulle attività svolte, anche all’estero, nonché di informare i superiori sulle iniziative assunte e di ottenere la preventiva autorizzazione per recarsi all’estero. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto violazione degli artt. 97, 24 e 31 Cost., degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, dell’art. 7 CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e sviamento, sostenendo che la segretezza dell’indagine e il dovere di riferire al pubblico ministero escludessero l’obbligo di informare la scala gerarchica. Il secondo motivo ha riproposto le censure di travisamento e illogicità. Con il terzo motivo è stato dedotto un intento persecutorio, fondato sul fatto che il militare avrebbe valorizzato la dipendenza funzionale dal pubblico ministero anziché porre il superiore gerarchico al centro dell’attività. Sono state inoltre prodotte documentazioni relative a vicende successive, invocate per dimostrare una condotta persecutoria nei confronti dell’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibili i documenti prodotti in appello, in parte sopravvenuti e in parte potenzialmente decisivi. Ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto legittimo l’inquadramento della condotta nella violazione dell’art. 713 del d.P.R. 90/2010, relativo ai doveri attinenti al grado, rilevando che tale disposizione ricomprende anche gli obblighi più specifici di osservanza della via gerarchica, informazione dei superiori, senso di responsabilità, comunicazione dell’esecuzione degli ordini e preventiva autorizzazione per recarsi all’estero. La violazione dell’art. 713 è punibile con la consegna di rigore ai sensi dell’art. 751, comma 1, lett. a), n. 3), del medesimo regolamento, cui rinvia l’art. 1362 del codice dell’ordinamento militare. Il dovere del militare impiegato sotto copertura di informare i superiori non è stato ritenuto incompatibile con l’art. 9 l. 146/2006: l’obbligo di informare il pubblico ministero non sostituisce né esclude quello verso il responsabile dell’operazione, ma vi si affianca. La comunicazione al responsabile dell’operazione è funzionale sia agli obblighi informativi di quest’ultimo verso il pubblico ministero sia al controllo dell’operazione e alla sicurezza del personale; inoltre, non viola il segreto investigativo, poiché il responsabile è coinvolto nelle operazioni ed è soggetto a un analogo dovere di segretezza. La reiterazione e la significatività delle omissioni, riguardanti documenti e identità di copertura, strumenti e rapporti finanziari, missioni, attività all’estero, esiti delle operazioni e acquisto di beni e servizi, non hanno evidenziato arbitrarietà, illogicità o travisamento nell’esercizio della discrezionalità disciplinare. È stata inoltre esclusa la prova di un intento persecutorio: il trasferimento per incompatibilità ambientale era stato ritenuto legittimo, il procedimento relativo alla perdita del grado era ancora sub iudice, i procedimenti penali a carico dei superiori erano stati archiviati, l’archiviazione del procedimento penale contro il militare non escludeva la rilevanza disciplinare dei fatti, e le tensioni con il superiore non giustificavano l’omissione degli obblighi informativi. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e l’appello respinto. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene

    La disposizione, relativa ai doveri attinenti al grado, costituisce la norma assorbente di riferimento per la condotta disciplinare e ricomprende anche gli obblighi più specifici di informazione e dipendenza gerarchica.

  • art. 715 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di osservare la via gerarchica nelle relazioni di servizio.

  • art. 716 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di informare i superiori quando il militare assume un’iniziativa.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale fonte del dovere di dimostrare adeguato senso di responsabilità adempiendo integralmente ai doveri derivanti dalla condizione militare.

  • art. 729 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di informare quanto prima il superiore diretto dell’esecuzione degli ordini ricevuti.

  • art. 1469 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione per recarsi all’estero.

  • art. 751, comma 1, lett. a), n. 3), d.P.R. 90/2010

    Prevede la punibilità della violazione dell’art. 713 con la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

  • art. 1362 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale disposizione che rinvia alle norme regolamentari per la definizione delle infrazioni punibili con la consegna di rigore.

  • art. 9 l. 146/2006

    immediata e dettagliata comunicazione; nel corso dell’operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa

    Gli obblighi informativi verso il pubblico ministero nelle operazioni sotto copertura non sostituiscono né escludono gli obblighi informativi del singolo militare verso il responsabile dell’operazione e la scala gerarchica; vi si affiancano.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle operazioni sotto copertura, l’obbligo del singolo militare di informare il pubblico ministero non sostituisce né esclude il distinto obbligo di informare i superiori gerarchici e il responsabile dell’operazione; i due obblighi sono cumulativi e perseguono finalità complementari di coordinamento, controllo, efficacia e sicurezza dell’attività investigativa.
  • La comunicazione al responsabile dell’operazione di informazioni relative all’attività sotto copertura non viola il segreto investigativo quando il destinatario è coinvolto nell’operazione ed è a sua volta soggetto a un analogo obbligo di segretezza.
  • La reiterata omissione di informazioni significative sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sulle missioni anche all’estero e sui relativi esiti può integrare la violazione dei doveri attinenti al grado e giustificare la sanzione della consegna di rigore, quando la valutazione amministrativa della gravità dei fatti non risulti arbitraria, illogica o fondata su travisamento.
  • L’archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti non esclude, di per sé, la loro rilevanza disciplinare, poiché la responsabilità penale e quella disciplinare operano su piani distinti.
  • La sussistenza di tensioni o di reciproca sfiducia tra il militare e il superiore gerarchico non giustifica l’inosservanza degli obblighi informativi quando tali obblighi sono funzionali all’efficacia e alla sicurezza dell’operazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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