Cassazione Penale, Ordinanza n. 14036/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia dei due imputati ai motivi di appello, ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Contro tale decisione i difensori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel caso di sentenza che recepisce il concordato in appello, sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui profili di trattamento sanzionatorio che non si traducano in illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché le censure riguardavano il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze, profili non deducibili nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo che la pena sia illegale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza che vi dà attuazione è censurabile in cassazione solo per vizi relativi alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non per motivi rinunciati o per questioni non sfociate in illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come doglianza non consentita nel ricorso contro la sentenza che applica il concordato in appello.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza che recepisce il concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la formazione del consenso dell'imputato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Sono inammissibili le doglianze relative a motivi di appello rinunciati, alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, più in generale, alla mera determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza emessa a seguito di concordato in appello il controllo non si estende alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio concordato, se non nei casi di illegalità della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →