Cassazione Civile, Ordinanza n. 33444/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di una somma per una fornitura di legna. Il giudice di pace respingeva l’opposizione; il soccombente proponeva appello, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.; 2) nullità della sentenza per mancanza materiale di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 161 c.p.c. Il nucleo delle doglianze è che il Tribunale aveva usato formule generiche sul requisito di specificità dell’appello, senza confrontarsi con gli atti di gravame né con la decisione di primo grado, rendendo incomprensibile la ragione concreta della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse meramente apparente, perché si limitava a richiamare in astratto la giurisprudenza sul nuovo art. 342 c.p.c. e a concludere apoditticamente per l’inammissibilità dell’appello, senza alcun riferimento all’atto di appello o alla sentenza impugnata. Tale difetto motivazionale integra nullità della sentenza. La decisione impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Lagonegro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il requisito di specificità dei motivi di appello non può essere affermato in modo astratto e generico, ma deve essere verificato con riferimento concreto all’atto di gravame e alla sentenza impugnata
richiamato come norma evocata nel ricorso, senza ulteriore elaborazione nel merito
richiamato come norma evocata nel ricorso, senza ulteriore elaborazione nel merito
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico della decisione
la motivazione apparente determina nullità della sentenza
ha introdotto il nuovo regime dell’art. 342 c.p.c. richiamato dal Tribunale
Massime di principio
- In tema di appello, la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità richiede una motivazione concreta, che confronti i motivi di gravame con la decisione impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto alla disciplina dell’art. 342 c.p.c.
- Ricorre motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il giudice si limiti a formule generiche o apodittiche senza esporre gli argomenti che consentano di comprendere perché l’impugnazione sia stata ritenuta inammissibile.
- Il controllo sul rispetto dell’art. 342 c.p.c. non può risolversi in un’affermazione di stile sulla necessità di contrapporre critiche alla sentenza appellata, ma deve verificare in concreto se l’atto d’appello consenta di individuare le censure e il loro collegamento con le rationes decidendi di primo grado.
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