Sentenza del 23/05/2017 n. 5540 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ipoteca non volontaria - Presupposti - Fondo patrimoniale - Opponibilità - Crediti tributari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'ipoteca non volontaria non potesse essere iscritta sui beni conferiti in un fondo patrimoniale, poiché l'art. 170 c.c. limita l'esecuzione sui beni del fondo per debiti estranei ai bisogni della famiglia. La protezione è subordinata alla prova che il fondo sia opponibile ai terzi, mediante il rispetto degli obblighi pubblicitari previsti dagli artt. 162 e 2647 c.c., e che i debiti tributari non siano collegati alle esigenze familiari.
La decisione
La tutela prevista dall'art. 170 c.c. è stata ritenuta applicabile anche ai crediti tributari e, in quanto limite all'esecuzione, anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria. Tuttavia, l'effetto preclusivo opera soltanto se il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi. A tal fine non è sufficiente la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari o nei registri matrimoniali: è necessaria l'annotazione della costituzione del fondo a margine dell'atto di matrimonio. Inoltre, deve essere verificato in concreto che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia. In assenza di tali presupposti, l'ipoteca può essere validamente iscritta.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l'aggressione esecutiva dei beni del fondo patrimoniale quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole. Tale limite si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria e ai crediti tributari.
Art. 162 del codice civile
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico, sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può essere dichiarata anche nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, la costituzione deve risultare annotata a margine dell'atto di matrimonio; la sola trascrizione non è sufficiente.
Art. 2647 del codice civile
Prevede gli obblighi di trascrizione relativi alla costituzione del fondo patrimoniale sugli immobili. La trascrizione assolve alla funzione pubblicitaria immobiliare, ma non sostituisce l'annotazione matrimoniale necessaria per l'opponibilità del fondo ai terzi.
Art. 7 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina gli atti e le garanzie collegati alla riscossione delle imposte, nel cui ambito rientra l'iscrizione ipotecaria. L'esercizio del potere di riscossione resta comunque soggetto ai limiti sostanziali previsti dal codice civile, compreso l'art. 170 c.c.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale non protegge automaticamente i beni dalle pretese creditorie: occorre verificare sia la sua opponibilità ai terzi sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
- Per rendere il fondo opponibile, la sola trascrizione dell'atto non è normalmente sufficiente; è necessaria anche l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio secondo la pubblicità prevista per le convenzioni matrimoniali.
- I limiti dell'art. 170 c.c. possono essere fatti valere anche contro ipoteche non volontarie e crediti tributari, non soltanto contro l'esecuzione promossa da creditori privati.
- L'estraneità del debito ai bisogni familiari deve essere valutata concretamente, considerando la natura del debito e la conoscenza che il creditore ne aveva.
- In una controversia analoga è essenziale documentare la data e la regolarità dell'annotazione matrimoniale, la trascrizione del fondo e l'origine del debito, poiché l'onere probatorio può determinare l'esito della causa.
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