Cassazione Penale, Ordinanza n. 28089/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici, ripetitivi e meramente apparenti, oltre che già adeguatamente confutati dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo plurime censure, ma la Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e ripetitivo, sostanzialmente sovrapponendosi alle doglianze già prospettate in appello. In particolare, il ricorso non rispettava il requisito di specificità previsto dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Inoltre, la Corte ha osservato che le questioni sollevate erano già state congruamente esaminate e disattese dal giudice di merito: mancava un legittimo impedimento a svolgere l'interrogatorio a chiusura delle indagini; non vi era necessità di integrazioni probatorie e, comunque, la successiva richiesta di abbreviato semplice rendeva la doglianza inammissibile; l'alcoltest era stato revisionato regolarmente; le giustificazioni sul possesso di arnesi atti allo scasso erano infondate; il trattamento sanzionatorio era congruo.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
Impone il requisito di specificità dei motivi di impugnazione; la sua mancanza rende il ricorso generico e quindi non ammissibile.
art. 591, lett. c), c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando i motivi non sono specifici o sono soltanto apparenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, autonomi e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa tale requisito.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente apparenti o ripetitivi, privi di una critica argomentata alla decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito ha già fornito risposta congrua e puntuale alle doglianze, il ricorso che non si confronta con tale motivazione può essere dichiarato inammissibile.
- La successiva scelta del rito abbreviato semplice può rendere non proponibili o comunque inammissibili alcune censure relative alla necessità di integrazioni probatorie.
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