Cassazione Civile, Ordinanza n. 29535/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2002, relativo a reddito di partecipazione in una società a responsabilità limitata di cui deteneva una quota del 34%. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione favorevole al contribuente era stata poi cassata con rinvio in un precedente giudizio di legittimità. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la mancata partecipazione del contribuente all'invito al contraddittorio non fosse, da sola, decisiva per provare la grave incongruenza tra reddito dichiarato e reddito accertato con studi di settore, valorizzando lo scostamento contenuto (16%), il contesto socio-economico depresso del comune in cui operava l'impresa e la breve annualità considerata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. 546/1992, 62-bis d.l. 331/1993 conv. in L. 146/1998 e art. 2697 c.c., sostenendo che, ove il contraddittorio endoprocedimentale sia stato regolarmente attivato e il contribuente non vi partecipi né alleghi circostanze giustificative, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriore prova oltre il disallineamento rispetto agli studi di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, nell'accertamento standardizzato fondato su parametri o studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio e che, se il contribuente non vi partecipa, l'Ufficio può motivare l'avviso sulla base degli standards, senza ulteriori specificazioni. Tuttavia, la mancata risposta all'invito non impedisce al contribuente di fornire prova contraria con qualsiasi mezzo, né vincola il giudice a desumere automaticamente la grave incongruenza dal solo silenzio. Poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo l'assenza di una grave incongruenza, il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme alle norme sugli studi di settore e sul riparto dell'onere probatorio come base della censura dell'Agenzia.
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
È richiamato quale norma che disciplina l'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
art. 10 L. n. 146 del 1998
È indicato come norma modificativa della disciplina degli studi di settore e del relativo contraddittorio.
art. 2697 c.c.
È richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente nell'accertamento standardizzato.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato su studi di settore o parametri, il contraddittorio endoprocedimentale è centrale e obbligatorio; la sua attivazione consente l'adeguamento degli standards alla realtà concreta del contribuente.
- Se il contribuente, regolarmente invitato, non partecipa al contraddittorio o non allega circostanze giustificative, l'Ufficio può motivare l'avviso anche sulla sola base dello scostamento dagli standards, dando conto dell'impossibilità di instaurare il confronto.
- La mancata risposta all'invito non preclude al contribuente la prova contraria in giudizio: egli può dimostrare con qualsiasi mezzo circostanze di fatto idonee a giustificare un reddito inferiore rispetto a quello normale elaborato dagli standards.
- Il giudice tributario deve valutare in concreto sia l'applicabilità degli standards al caso specifico sia le risultanze probatorie offerte dal contribuente; il silenzio in sede amministrativa costituisce elemento valutabile, ma non prova automatica della fondatezza dell'accertamento.
- Ai fini della tenuta dell'accertamento standardizzato, non ogni scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato integra di per sé una grave incongruenza: occorre un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso.
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